Sentenza nº 239 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 1975

RelatorePaolo Rossi
Data di Resoluzione17 Dicembre 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 239

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO -

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16 (revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad opzione), convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e del d.l. 2 febbraio 1948, n. 23 (revisione delle opzioni degli alto atesini), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per i Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con atto notificato il 19 febbraio 1972 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino, ha proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo unico del r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 16 e degli artt. 1 e seguenti del d.l. 2 febbraio 1948, n. 23 (segnatamente gli artt. 2, 3 e 5) per violazione dell'art. 2 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, degli artt. 2, 26, 50 e 51 della legge costituzionale n. 1 del 1971 e degli artt. 2 e 6 della Costituzione.

Le norme impugnate stabiliscono rispettivamente che la concessione della cittadinanza italiana in seguito ad opzione può essere revocata in ogni tempo per indegnità politica, e che la revoca della scelta della cittadinanza germanica, effettuata in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241 ed agli accordi italo-tedeschi del 1939, é subordinata, anche per coloro che non si siano trasferiti all'estero, a vari adempimenti formali, essendo inoltre esclusa per una serie di ipotesi eccezionali.

Osserva la difesa della Provincia che una tutela dei gruppi etnici minoritari é assicurata in generale dagli artt. 2 e 6 della Costituzione, secondo cui il singolo é protetto "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e, rispettivamente, "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". L'art. 2 dello Statuto speciale dispone inoltre che "nella Regione é riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali". Tale norma, ad avviso della ricorrente, non aveva potuto esplicare tutti i suoi effetti sia per la difficoltà di intendere se avesse voluto tutelare le caratteristiche etniche dei gruppi in quanto tali, ovvero soltanto assicurare la parità di trattamento a tutti i cittadini appartenenti ai gruppi; sia per l'interpretazione invalsa di garantire quella protezione che fosse desumibile da specifiche disposizioni contenute nello Statuto.

La Provincia di Bolzano osserva che la legge costituzionale n. 1 del 1971 ha introdotto in proposito profonde innovazioni, configurando il principio di tutela delle minoranze linguistiche quale istituto autonomo rispetto ai singoli precetti statutari, come risulta dall'art. 51 che...

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