Sentenza nº 240 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 1975

RelatoreVincenzo Michele Trimarchi
Data di Resoluzione17 Dicembre 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 240

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 30 aprile 1973, depositato in cancelleria il 10 maggio 1973 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per la provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso del 30 aprile 1973 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 11 novembre 1971, n. 1) limitatamente agli incisi "... qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo la iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione Trentino-Alto Adige" e "... sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà", per violazione degli artt. 2, 3, 6 e 48 della Costituzione, e 2,4,25,56 e 63 del nuovo statuto della Regione Trentino-Alto Adige (testo unico 31 agosto 1972, n. 670); nonché per violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

    Si é costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 28 maggio 1973 che a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che fosse respinto il ricorso della provincia.

  2. - La provincia ricorda che per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della Provincia di Bolzano il beneficio della conservazione o della maturazione del periodo quadriennale in favore dei cittadini emigrati all'estero che rientrino definitivamente dall'estero, é subordinato al tempestivo esercizio della facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del t.u. n. 223 del 1967 e precisamente alla richiesta di iscrizione nelle liste elettorali per un comune della Regione; ed assume che codesta norma sia incostituzionale. Ed infatti, mentre il cittadino emigrato definitivamente all'estero il quale rientri in Italia dopo la scadenza del termine di sei anni e senza aver fatto la richiesta di reiscrizione di cui al secondo comma dell'art. 11 del t.u. n. 223, é in grado di riacquistare immediatamente, al suo rientro in Italia, il diritto elettorale attivo per il solo fatto di fissare la residenza in uno dei comuni della Repubblica, il cittadino che, emigrato all'estero dal territorio della Regione Trentino-Alto Adige, rientri dall'estero direttamente in tale territorio, viene a trovarsi in una situazione giuridica differente perché per lui si richiede essenzialmente la domanda di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione durante il tempo della permanenza all'estero, pena la perdita del beneficio della maturazione già avvenuta nel periodo quadriennale di residenza o di quello connesso alla residenza per minor tempo in un comune della Regione prima dell'espatrio e addirittura dello stesso diritto elettorale fino al maturarsi del nuovo quadriennio.

    Con la norma denunciata sarebbero anzitutto violati gli artt. 25 e 63 dello Statuto speciale in quanto si subordina il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente garantito in modo assoluto, al tempestivo esercizio delle dette facoltà.

    Sarebbe altresì violato l'art. 2 dello Statuto in relazione agli artt. 3 e 48 della Costituzione. Si avrebbe, infatti, una disparità di trattamento tra il cittadino che abbia già acquisito il diritto all'elettorato nella Regione e che qui vi ritorni dopo l'emigrazione all'estero e il cittadino, che abbia già risieduto in altro comune della Repubblica, e che nel rimanente territorio dello Stato si stabilisca al ritorno dall'emigrazione. Il cittadino, nel primo dei due casi ora ricordati, viene privato in assoluto del diritto elettorale per un periodo quadriennale poiché non può ottenere l'iscrizione nella lista elettorale né in un comune della Regione Trentino-Alto Adige né in qualsiasi altro comune della Repubblica.

    La gravità delle censure risulta altresì dal fatto che l'iscrizione nelle liste elettorali costituisce, nell'ordinamento positivo, presupposto unico sia per l'elettorato attivo che per quello passivo.

  3. - Secondo l'Avvocatura generale dello Stato l'art. 25, ultimo comma, dello Statuto é dettato per impedire che mediante affrettate ed artificiose iscrizioni anagrafiche dell'ultima ora, possano essere diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina, ma la disciplina relativa agli elettori emigrati va inquadrata nella normativa di cui al t.u. n. 223, non prescrivendo lo Statuto altro che il requisito della residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio regionale e dovendosi quindi applicare per i cittadini già residenti in detto territorio prima dell'espatrio, quanto é prescritto per gli altri cittadini italiani che si trovino in condizioni analoghe.

    Pertanto gli elettori emigrati all'estero dalla Regione conservano l'elettorato attivo nel comune di ultima residenza per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica anche se non hanno fatto alcuna domanda intesa a conservare tale iscrizione. E conservano lo stesso diritto anche quando si avvalgono di una qualsiasi delle facoltà previste al secondo e terzo comma dell'art. 11 del t.u. n. 223: domanda di iscrizione o di reiscrizione o di trasferimento in altro comune della Regione per titolo diverso da quello della ultima residenza; ed infine, quando al rientro in Patria, essi elettori eleggano la residenza in un comune della Regione.

    Ai cittadini emigrati dalla Regione Trentino-Alto Adige all'estero, per conservare i loro diritti elettorali, la citata norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 50 non richiede quindi il rispetto di condizioni o termini diversi da quelli richiesti ai cittadini emigrati da altri comuni della Repubblica; richiede solo che le facoltà...

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