Sentenza nº 28 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 1974

RelatoreLeonetto Amadei
Data di Resoluzione13 Febbraio 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 28

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1971 dal pretore di Trieste nella controversia di lavoro vertente tra la Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori di Trieste e la società Vetrobel, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre l973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - In data 4 gennaio 1971, il segretario provinciale della CISNAL (Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori) di Trieste inoltrava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ricorso al pretore di quella città lamentando, tra l'altro, la violazione, da parte della società Vetrobel, dell'art. 15 della legge summenzionata, per avere mutato l'orario di lavoro al dipendente studente universitario Ugo Fabbri, rappresentante sindacale, in ritorsione di una agitazione rivendicativa verificatasi all'interno della fabbrica.

    Nello stesso ricorso, si assumeva che il cambiamento di orario, oltre a violare la norma enunciata, recava grave pregiudizio al Fabbri, ponendolo nella condizione di non poter proseguire gli studi universitari.

    Il pretore convocava presso di sé le parti interessate al fine di chiarire i fatti e le circostanze esposte dal ricorrente.

    Espletate le sommarie informazioni, il pretore sospendeva il giudizio relativo alla posizione del Fabbri e, in accoglimento delle altre richieste contenute nel ricorso, imponeva, con decreto motivato, alla società Vetrobel la cessazione dei comportamenti illegittimi posti in essere in violazione del divieto contemplato dall'art. 15 della legge n...

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