Sentenza nº 89 da Constitutional Court (Italy), 27 Marzo 1974

RelatoreEnzo Capalozza
Data di Resoluzione27 Marzo 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 89

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 1958, per le industrie petrolifere, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per le aziende commerciali, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Equizi Paolo e la società Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA), iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società CLASA;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Sergio Cersosimo, per la società CLASA, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Paolo Equizi chiamava in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, la s.p.a. Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA) e ne chiedeva la condanna al pagamento di differenze di retribuzioni, assumendo che, durante il servizio prestato alle dipendenze di tale società, era stato per errore inquadrato nel settore del commercio, anziché in quello dell'industria petrolifera.

    Il tribunale riteneva, nella specie, applicabili le norme contrattuali di cui al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, relative a tale secondo settore. In particolare, osservava che il contratto collettivo 29 maggio 1958 - che, come risulta dalla sua intitolazione, disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende che eserciscono l'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione dei prodotti petroliferi e i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) aveva formato oggetto di precisazione in una dichiarazione aggiuntiva (anch'essa resa efficace erga omnes con il citato d.P.R.), che escludeva, fra l'altro, dalla dizione "distribuzione dei prodotti petroliferi" le aziende che esercitano il commercio di tali prodotti di produzione altrui, "ma non titolari di depositi costieri".

    Rilevato, da un lato, che la ditta convenuta, titolare di due depositi costieri, era compresa nel suddetto contratto, e, dall'altro, che, quale azienda commerciale, era sottoposta anche alla disciplina del contratto collettivo per il settore del commercio 28 giugno 1958, reso efficace...

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