Sentenza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 1974

RelatoreGuido Astuti
Data di Resoluzione04 Luglio 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 206

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 140, 142, 143, dell'intero capo VIII, e delle tabelle allegati n. 4, voce 38, e n. 8 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Marchetti Agostino e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed altro, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1972 dal tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Piersanti Carlo e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1972 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Munegato Angelo e l'INAIL, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973;

4) ordinanza emessa il 22 novembre 1972 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Tago Carlo e l'INAIL, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13 giugno 1973;

5) ordinanza emessa il 22 giugno 1973 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Bez Francesco e l'INAIL, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.

Visti gli atti di costituzione di Marchetti Agostino, Piersanti Carlo, Munegato Angelo, Bez Francesco e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Salvatore Marino, per Marchetti Agostino, gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini per Piersanti Carlo, Munegato Angelo e Bez Francesco, l'avv. Vincenzo Cataldi, per l'INAIL, ed il sostituto Avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile vertente tra Marchetti Agostino, l'INAIL e la società Metalli- Officine meccaniche navali, il tribunale di Genova ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e della tabella allegato 4, voce 38, del medesimo testo unico, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rinvio si ricorda preliminarmente che secondo la giurisprudenza dei giudici di merito le norme impugnate vanno interpretate nel senso che é esclusa l'indennizzabilità di una sordità da rumori contratta da operaio operante nell'ambiente morbigeno, ma in lavorazione diversa da una di quelle indicate tassativamente dalla tabella, come quella dei fabbri forgiatori. Siffatta disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori operanti nello stesso ambiente ed esposti alla stessa causa patogena, con l'art. 35 perché ingiustificatamente limitativa della tutela del lavoro, in una fattispecie in cui la sua prestazione in ambiente patogeno richiederebbe particolare protezione, ed infine con l'art. 38 per la esclusione dell'assistenza sociale in un caso di malattia.

Identica questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dal tribunale di Terni nella causa civile vertente tra Piersanti Carlo e l'INAIL, e dal tribunale di Torino nella causa civile vertente tra Tago Carlo e l'INAIL.

Altra questione di legittimità costituzionale é stata sollevata nella causa civile vertente tra Munegato Angelo e l'INAIL dal tribunale di Padova, secondo il quale il contrasto dell'articolo 3 del d.P.R. 1124 del 1965 e della tabella allegato 4 con gli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, si manifesterebbe anche in relazione alle ipotesi in cui la sordità non solo non sia stata contratta a causa e nell'esercizio di una delle lavorazioni indicate nella tabella, ma altresì in un ambiente in cui non vi fossero altre persone addette ad attività comprese nella menzionata tabella, così da non potersi nemmeno ricorrere al concetto del c.d. rischio ambientale.

Infine, nella causa civile vertente tra Bez Francesco e l'INAIL, il tribunale di Bolzano, parzialmente accogliendo l'eccezione proposta dall'attore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 140, 142 e 143, nonché dell'intero capo VIII e della tabella allegato 8 del d.P.R. n....

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