Sentenza nº 226 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 1974

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione10 Luglio 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 226

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Sacchi Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Sacchi Giuseppe;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Sacchi, imputato del reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (che ha approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"), per aver installato in Biella un impianto di televisione via cavo senza avere ottenuto la concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, il pretore di quella città, con ordinanza 16 maggio 1973, accogliendo analoga richiesta del difensore dell'imputato, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 di detto t.u., in riferimento agli artt. 21,41, 43,76 e 77 della Costituzione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio.

Nell'ordinanza di rinvio le violazioni delle norme costituzionali sono così motivate:

  1. - Per l'art. 21, in quanto, se si esclude, come mezzo di manifestazione del pensiero, quello televisivo che, nella società attuale é divenuto di gran lunga il più diffuso e penetrante, non si vedrebbe come possa trovare concreta attuazione il principio fondamentale di libertà sancito da questa norma della Costituzione.

  2. - Per gli artt. 41 e 43, in quanto per la televisione via cavo, dato il suo costo non rilevante e la possibilità di porre in opera cavi coassiali senza limiti di quantità, non sussiste quella inevitabilità di costituzione di monopolio od oligopolio privato, che secondo la sentenza di questa Corte n. 59 del 1960 costituisce uno dei motivi fondamentali di giustificazione del monopolio statale per la televisione via etere.

  3. - Per gli artt. 76 e 77, in quanto la legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, era limitata al coordinamento ed alle modificazioni ed integrazioni delle leggi, da raccogliere in testo unico, necessarie al loro ammodernamento al fine di renderle più accessibili e comprensibili e, quindi, non poteva essere utilizzata al fine di estendere il monopolio statale ad una nuova forma di telecomunicazioni quale quella della televisione via cavo.

  4. - Infine, argomentando dal dato di fatto che il Sacchi in data 20 aprile 1971 aveva ottenuto dal tribunale di Biella, ai sensi dell'art. 1 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, la registrazione del suo impianto via cavo come "giornale periodico di informazioni e cronache riprodotte a mezzo video della testata " Telebiella A 21 TV "" si prospetta la violazione anche del secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto il denunziato art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, richiedendo la concessione e facoltizzando l'Amministrazione a procedere al sequestro degli impianti ed apparecchi, contrasta con le disposizioni di quei due commi secondo le quali "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura" e non può essere sequestrata se non "per atto motivato dell'autorità giudiziaria".

    Si é costituito in giudizio il Sacchi, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 31 luglio 1973, riproduce, sostanzialmente, la motivazione dell'ordinanza di rinvio, mettendo in rilievo, per quanto attiene alla prospettata violazione dell'articolo 76 della Costituzione, che, comunque, la delega in forza della quale é stato emanato il t.u. n. 156 del 1973 non si estendeva fino al punto di consentire la previsione di una nuova ipotesi di reato e conclude chiedendo che le questioni con tale ordinanza sollevate vengano dichiarate tutte fondate, anche nel caso che venisse riconosciuto esistente l'eccesso di delega.

    é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 17 agosto 1973, chiede che le prospettate questioni vengano dichiarate tutte non fondate.

    Premesso che nel concetto di "impianto radioelettrico" vanno comprese sia la TV via etere, sia quella via cavo, in quanto entrambi questi tipi di trasmissione si fondano sull'utilizzazione di radio frequenze e si diversificano soltanto per il mezzo usato nella loro propagazione che avviene nel primo caso attraverso l'etere, nel secondo mediante l'incanalazione nel cavo, se ne traggono le seguenti conseguenze:

  5. - Poiché anche quello via cavo, per quanto precede, deve considerarsi "impianto radioelettrico" viene meno il presupposto sul quale dovrebbe trovar fondamento il denunziato eccesso di delega.

  6. - Non sussiste violazione dell'art. 21 della Costituzione sotto alcuno dei profili denunziati con l'ordinanza di rinvio, sia perché la libertà di pensiero non può ritenersi compressa o violata per effetto di limitazione dei mezzi di espressione giustificata o dalla peculiare natura di tali mezzi o dalla esigenza di composizione con altri interessi costituzionalmente protetti, sia perché non possono trovare applicazione in materia di televisione le norme sulla stampa che, evidentemente, riguardano soltanto l'espressione del pensiero col mezzo "stampa".

  7. - Poiché non é esatto che gli impianti di trasmissione via cavo siano meno costosi e richiedano minori spese di esercizio di quelli via etere, mentre l'utilizzazione di un numero ben maggiore di canali, almeno allo stato, é meramente teorica, sussistono anche per essa quelle condizioni che rendono necessari monopoli o tutt'al più...

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