Sentenza nº 246 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 1974
Relatore | Giulio Gionfrida |
Data di Resoluzione | 23 Luglio 1974 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 246
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno di prima categoria, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II civile - nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Lucca e Sebastiani Pier Giorgio ed altri, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
In un giudizio civile promosso da Pier Giorgio Sebastiani contro la Cassa di risparmio di Lucca per ottenere il trattamento di quiescenza, la convenuta, rilevato che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta per destituzione, resistette alla domanda invocando l'art. 88 del proprio regolamento organico del 7 giugno 1938, secondo cui "la destituzione importa perdita del diritto a pensione".
Il tribunale di Lucca e poi la Corte d'appello di Firenze accolsero la domanda, in base alla duplice considerazione: a) che l'art. 88 del predetto regolamento organico doveva ritenersi abrogato dal combinato disposto degli artt. 88 e 82 del c.c.n.1. 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio (secondo cui "al lavoratore che cessa dal servizio... spetta il trattamento di quiescenza stabilito dalle norme in atto presso ciascun istituto alla data di entrata in vigore del presente contratto"); b) perchÈ comunque l'art. 88 del Regolamento organico, se non si ritenesse gi‡ abrogato, sarebbe divenuto inapplicabile per effetto della sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale, dichiarativa di parziale illegittimit‡ dell'art. 2120 del codice civile.
Su ricorso della Cassa di risparmio di Lucca, la Corte di cassazione, con ordinanza del 17 aprile 1972 - rilevato che l'art...
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