Sentenza nº 9 da Constitutional Court (Italy), 20 Febbraio 1973

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione20 Febbraio 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 9

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFAZIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Prof. PAOLO ROSSI

Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29 novembre 1971, n. 1097 (norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal pretore di Este nel procedimento penale a carico di Lorenzin Mario, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1972 dal pretore di Monselice nel procedimento penale a carico di Fiocco Leonzio, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Lorenzin Mario e di Fiocco Leonzio, nonché del Ministero della pubblica istruzione e del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, parti civili nel procedimento penale a carico di Fiocco Leonzio;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi gli Avvocati Antonio Scieri, Girolamo Bellavista e Aldo Sandulli, per Lorenzin e Fiocco, gli avvocati Giorgio Berti, Leopoldo Mazzarolli e Guido Viola, per il Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, ed il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della pubblica istruzione.

Ritenuto in fatto

Il pretore di Este, con ordinanza del 26 aprile 1972 emessa nel procedimento penale a carico di Lorenzin Mario, imputato di contravvenzione agli artt. 2 e 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1097 (concernente la tutela delle bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei), per avere continuato la propria attività estrattiva nella Cava di Baone, nonostante il divieto disposto dal citato art. 2 della legge n. 1097, ha sollevato, sotto vari profili, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e del complesso di tutta la legge predetta.

Nell'ordinanza il pretore rileva anzitutto che, avendo l'articolo 2 della legge in esame vietato, a decorrere dal 31 marzo 1972, la continuazione di ogni attività delle cave di materiale di riporto e di materiale trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico trachitico, lifacitico e calcareo, avrebbe violato l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perché avrebbe privato i proprietari del loro diritto sulle cave, dando luogo ad una vera e propria espropriazione senza prevedere alcun indennizzo.

Risulterebbero anche violati gli artt. 3 e 41 della Costituzione, poiché l'imprenditore, a suo tempo autorizzato a coltivare la cava, si vedrebbe colpito da una legge particolare nel legittimo affidamento sulla continuazione ditale attività economica.

Altra violazione dell'art. 3 dovrebbe rilevarsi nel divieto imposto nell'ambito dei soli Colli Euganei, che sarebbe discriminatorio sia nei confronti di altre località dove l'esercizio delle cave produrrebbe eguali effetti negativi sul paesaggio sia nell'ambito dei Colli stessi, a danno dei proprietari delle cave vietate, rispetto a quelli delle cave per cui é invece autorizzata la coltivazione dell'attività estrattiva.

Inoltre, pur dovendosi ammettere che nelle Regioni a Statuto ordinario, come é appunto il Veneto, la tutela del paesaggio appartiene allo Stato, e, pur dando atto che la ragione ispiratrice della legge in esame é appunto la tutela delle bellezze naturali minacciate dalla prosecuzione indiscriminata dello sfruttamento delle cave esistenti nella zona, resterebbe pur sempre il fatto che la legge avrebbe disposto in materia di "cave e torbiere" che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, sarebbe viceversa di competenza esclusiva della Regione.

Ed anche se volesse osservarsi che, al momento dell'entrata in vigore della legge, i poteri legislativi in materia non erano stati ancora trasferiti alla Regione, ciò avrebbe, se mai, autorizzato l'emanazione da parte dello Stato di norme aventi efficacia solo transitoria, e non già definitiva, come quelle in esame, la quale natura non sarebbe certo smentita dal terzo comma dell'art. 3, che fa salva "per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della Regione ad emanare norme legislative" e, così disponendo, si porrebbe, oltre tutto, in contrasto con il restante contenuto normativo della legge medesima.

Infine, la legge nel suo complesso sarebbe in contrasto con gli artt. 1, 4 e 35 Cost. perché, omettendo di provvedere alla creazione di nuovi posti di lavoro per i lavoratori privati della loro occupazione per effetto della entrata in vigore delle disposizioni restrittive in esame, avrebbe violato i principi fondamentali di tutela del lavoro, nonché il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini espressamente dall'art. 4 della Costituzione.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 28 giugno 1972.

Davanti alla Corte si é costituito il Lorenzin, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Girolamo Bellavista, prof. Aldo Sandulli e Antonio Scieri che, con deduzioni tempestivamente depositate, hanno fatto proprie le censure di illegittimità formulate nell'ordinanza di rinvio.

Si é inoltre costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura osserva...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT