Sentenza nº 37 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 1973

RelatoreNicola Reale
Data di Resoluzione12 Aprile 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 37

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GIUSEPPE VERZI, Presidente

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISA FULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Prof. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario), convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento civile tra l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale e Lemmi Angiolo, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21febbraio 1973 il Giudice relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Rosario Nicolò, per l'Istituto di credito agrario, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, per il tramite della Cassa di risparmio di Orvieto, sua mandataria generale, negli anni dal 1966 al 1969 concedeva al sig. Lemmi Angiolo prestiti cambiari agrari di esercizio ordinario per complessive lire 24.000.000. A garanzia di tali crediti, che le parti dichiaravano diretti a finanziare l'acquisto di bestiame e a fronteggiare le spese di conduzione aziendale dei fondi rustici di proprietà del mutuario, oltre al privilegio legale, venivano costituiti anche privilegi speciali convenzionali su scorte vive e morte, iscritti nei registri della Conservatoria delle ipoteche di Orvieto.

Alle scadenze prestabilite talune cambiali non venivano pagate, sicché l'Istituto predetto, dopo avere invano richiesto l'adempimento, con ricorso al pretore di Orvieto, a norma dell'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (con la quale fu convertito in legge il r.d. 29 luglio 1927, n. 1509), chiedeva di essere autorizzato a procedere, in danno del debitore, al sequestro ed alla vendita, secondo l'art. 1515 del codice civile (già art. 68 cod. comm.), dei beni oggetto dei privilegi legali e convenzionali.

Senonché il pretore, con ordinanza 15 dicembre 1970, sollevava dubbi sulla legittimità dell'art. 11 della citata legge n. 1760 del 1928, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 44, primo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, in quanto detta norma escluderebbe la procedura di convalida del sequestro ed il giudizio di merito; non imporrebbe l'obbligo della preventiva notifica del precetto; non prevederebbe termini dilatori fra quest'ultimo atto e la fase di aggressione dei beni del debitore; non disciplinerebbe le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, né la sospensione dell'esecuzione; sopprimerebbe infine tutte le garanzie, previste dagli artt. 501 e segg. e 529 e segg. c.p.c., per la vendita forzata dei beni sottoposti a pignoramento.

La norma stessa sembrerebbe violare anche gli artt. 44, primo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la legge aiuta la piccola e media proprietà e che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare... alla proprietà diretta coltivatrice.

Davanti a questa Corte si é costituito l'Istituto federale di...

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