Sentenza nº 47 da Constitutional Court (Italy), 30 Aprile 1973

RelatoreVincenzo Michele Trimarchi
Data di Resoluzione30 Aprile 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 47

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GIUSEPPE VERZì, Presidente

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti:

  1. sul conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 13 settembre 1972 con la quale il Ministro per le finanze dichiarava che le tasse di concessione relative alle licenze di caccia sono di esclusiva competenza statale, promosso con ricorso del Presidente della Regione Toscana, notificato il 9 novembre 1972, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1972;

  2. sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative), in relazione al n. 26 della tariffa, e delle norme ad esso collegate e dipendenti, promosso con ricorso del Presidente della Regione Toscana, notificato il 7 dicembre 1972, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1972.

    Visti gli atti di costituzione del Ministro per le finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

    uditi l'avv. Alberto Predieri, per la Regione Toscana, ed i sostituti avvocati generali dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri e Umberto Coronas, per il Ministro per le finanze.

    Ritenuto in fatto

    1. - La Regione Toscana, in persona del suo Presidente, rappresentato dagli avvocati prof. Alberto Predieri e Vitaliano Lorenzoni, premesso che con nota del 13 settembre 1972 il Ministro per le finanze, in risposta ad una sua richiesta, aveva dichiarato che dovesse essere di esclusiva competenza statale la tassa di concessione prevista dall'art. 37 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che aveva sostituito l'art. 90 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, con ricorso del 9 novembre 1972 sollevava conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo che fossero dichiarate di esclusiva spettanza di essa ricorrente le attribuzioni previste dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativamente alle tasse e sopratasse per licenze di caccia previste dagli artt. 90 e 91 del r.d. n. 1016 del 1939, modificato dalla legge n. 799 del 1967 e che fosse annullato per incompetenza assoluta il detto provvedimento del Ministro per le finanze.

      Codesto atto, secondo la Regione, sarebbe invasivo della sua sfera di competenza (risultante dagli artt. 119 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 della legge n. 281 del 1970, e 1, lettera o, e 19 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) in quanto volto ad attribuire allo Stato un provento tributario (la tassa di concessione sulle licenze di caccia) che non sarebbe dello Stato.

      La Regione dichiarava di non condividere l'affermazione del Ministro per le finanze che la tassa sulle dette concessioni non potesse essere versata ad essa Regione, perché non esisterebbe una licenza di caccia ma solo una licenza di porto d'armi o licenza di fucile anche per uso di caccia che, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 1972, sarebbe restata di competenza dello Stato. La licenza di caccia, infatti, secondo la Regione, sarebbe concettualmente diversa dalla licenza di porto d'armi prevista dall'art. 42 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e troverebbe la sua autonoma disciplina nel r.d. n. 1016 del 1939 e successive modifiche e da ultimo nella legge n. 799 del 1967. La licenza di porto d'armi, per il cui rilascio sarebbe rimasta ferma la competenza amministrativa statale, costituirebbe il presupposto necessario della licenza di caccia nei soli casi in cui per l'esercizio dello sport venatorio é richiesto il porto d'armi.

      Le due licenze o autorizzazioni risultano così distinte sul terreno amministrativo o sostanziale: sarebbero due provvedimenti che, pur potendo coesistere nell'unico documento amministrativo, sottostanno a vicende autonome; ed al limite possono essere concesse o revocate per motivi diversi. Il porto d'armi, infine, ha valore per sei anni, mentre la licenza di caccia é annuale.

      La Regione deduceva poi che dal punto di vista tributario (l'unico rilevante in ordine al sollevato conflitto d'attribuzione), "l'attività amministrativa per la quale é prevista la tassa di concessione, é la licenza di caccia".

      Per la licenza di porto d'armi l'art. 42 del r.d. n. 773 del 1931 non determina alcuna tassa, non fa rinvio ad altra legge che per essa configuri una tassa, né collega in alcun modo la licenza alla tassa, e solo l'art. 62 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, stabilisce che la domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere corredata da un vaglia per l'importo della relativa tassa di concessione. Senonché la legge sulle concessioni governative determina tale tassa per il rilascio della licenza di porto d'armi per pistola o rivoltella, pistola automatica e bastone animato. é invece l'art. 90 del r.d. n. 1016 del 1939 a determinare la tassa per il rilascio della licenza di caccia, sia tale attività esercitata o meno con armi per le quali sia necessario anche la licenza prevista dall'art. 42 del r.d. n. 773 del 1931. Il citato art. 90 nel suo testo originario prevedeva due tasse, una per la licenza di detenzione di fucile e una per la licenza di caccia con fucile o altra arma; tale duplicità é scomparsa con il n. 48 della tabella allegata al d.P.R. 10 marzo 1961, n. 121, che prevedeva una sola tassa globale di concessione governativa sia pure avente un duplice fondamento, come autorizzazione di pubblica sicurezza e come autorizzazione all'esercizio venatorio; ed infine, l'articolo 37 della legge n. 779 del 1967 prescrive una tassa unica con esclusivo riferimento alla esplicazione dello sport venatorio, implicitamente abrogando il citato n. 48 del d.P.R n. 161 del 1961.

      Secondo la Regione, in conclusione, la tassa di concessione governativa é prevista solo per la licenza di caccia e non anche per il porto d'armi. La tassa in atto riscossa quindi, per ciò che non si riferisce al rilascio della licenza di porto d'armi, é percepita dagli organi statali senza un titolo proprio; ed essendo invece prevista per l'altra attività amministrativa e cioé per il rilascio della licenza di caccia, di competenza della Regione, rientra tra le entrate di spettanza della Regione in forza dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 281 del 1970.

    2. - Davanti a questa Corte si costituiva a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministro per le finanze, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale con deduzioni del 29 novembre 1972 chiedeva il rigetto del ricorso e la dichiarazione che le tasse di concessione governativa sulle licenze di caccia sono di esclusiva competenza dello Stato, con ogni conseguenza di legge.

      L'Avvocatura generale rilevava che per il rilascio della cosiddetta licenza di caccia, rientrante teoricamente nella categoria delle autorizzazioni amministrative, le ragioni generali di pubblica sicurezza sono prevalenti sulle altre (protettive del patrimonio faunistico, e fiscali), di modo che la licenza di cui si tratta, fa parte delle autorizzazioni di polizia.

      Come tale, la licenza di caccia costituisce un provvedimento amministrativo unico che non si presta ad essere sdoppiato, come a torto sostiene la Regione Toscana, in concessione di porto d'armi e in concessione del diritto di caccia.

      In modo unitario, agli effetti delle tasse annuali a favore dell'Erario, sono contemplati dall'art. 37 della legge n. 799 del 1967 i due profili della licenza di caccia che la Regione tende a disunire e a staccare; e nello stesso senso é il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, emanato, in forza di delega, per la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, che nella tariffa allegata (titolo V, n. 26) enuncia, richiamando e l'articolo 42 r.d. n. 773 del 1931 e la legge n. 799 del 1967, i vari tipi di licenze di caccia, corredandoli di note che riguardano la licenza di caccia in generale.

      Si spiega, quindi, del tutto, perché l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 1972 abbia espressamente stabilito alla...

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