Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 30 Aprile 1973

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione30 Aprile 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1970 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente tra Guazzoni Romolo e Morrano Angela, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1972 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Visti gli atti di costituzione di Guazzoni Romolo e Quatrini Salvatore;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito l'avv. Vincenzo Mazzotti, per Quatrini Salvatore.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 1 dicembre 1970 nella causa vertente fra Guazzoni Romolo e Morrano Angela il tribunale di San Remo ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione in quanto con sentenza 14 aprile 1969, numero 79, la Corte costituzionale ha fissato il principio che la tutela giuridica dei figli naturali non deve differenziarsi da quella stessa prevista per i figli legittimi, tutte le volte che - come appunto nel caso di specie - manchi una famiglia legittima.

Con ordinanza 9 maggio 1972 nella causa vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore il tribunale di Messina ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile sotto il profilo che la riserva a favore della filiazione naturale riconosciuta, disposta da tale articolo, quando il de cuius non lasci discendenti legittimi né ascendenti, né coniuge, in ragione - rispettivamente - di un terzo o della metà del patrimonio del genitore - e quindi in misura più ridotta rispetto a quella disposta, in ragione rispettivamente della metà o di due terzi, dal precedente art. 537 a favore della filiazione legittima, non trovando...

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