Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1973
Relatore | Vezio Crisafulli |
Data di Resoluzione | 23 Maggio 1973 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 62
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per l'interno, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 agosto 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito di sei delibere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione di Arezzo - che avevano autorizzato il Comune di Cavriglia ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana.
Ritenuto in fatto
-
- Con ricorso notificato il 18 agosto 1972 e depositato il 23 agosto successivo, il Ministro per l'interno, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri e rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Toscana, impugnando sei delibere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione di Arezzo - che avevano autorizzato il Comune di Cavriglia ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218.
Assume il ricorrente che l'attribuzione alle Regioni dei poteri di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali non può comprendere anche quello di autorizzare la accettazione di lasciti e l'acquisto di immobili, trattandosi di un istituto di portata comune a tutte le persone giuridiche e perciò estraneo alla sfera di competenza regionale, la quale é da intendere limitata ai controlli previsti dall'ordinamento speciale degli enti territoriali minori, i soli dei quali gli artt. 59 e 60 della legge n. 62 del 10 febbraio 1953 abbiano operato il trasferimento, a norma della VIII disposizione transitoria della Costituzione. Ciò che risulta ulteriormente ribadito dall'art. 3, n. 5, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento delle funzioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui conformità ai principi costituzionali é emersa dalla sentenza n. 139 del 1972 di questa Corte.
Anche la ratio ispirata all'interesse generale di assicurare la più ampia circolazione dei beni - interesse di cui non può essere portatore altri che lo Stato, quale ente esponenziale dell'intera comunità nazionale - confermerebbe la distinzione rispetto ai controlli affidati alle Regioni e preordinati, invece, a garantire il rispetto della legalità e l'adeguamento dell'azione amministrativa agli scopi istituzionali degli enti controllati, a tutela precipua degli interessi di questi ultimi.
Le conclusioni della parte ricorrente sono, pertanto, intese ad ottenere sia la dichiarazione che spetta allo Stato il potere di autorizzare i Comuni e le Provincie ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare immobili, sia l'annullamento degli...
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...di una competenza che dovrebbe ritenersi riservata allo Stato, secondo i criteri fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 62 del 1973. Si é costituita nel giudizio la Regione Friuli- Venezia Giulia, insistendo anche a questi effetti nelle tesi già Considerato in diritto - Tanto......
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