Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1973

RelatoreVezio Crisafulli
Data di Resoluzione23 Maggio 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 62

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per l'interno, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 agosto 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito di sei delibere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione di Arezzo - che avevano autorizzato il Comune di Cavriglia ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 18 agosto 1972 e depositato il 23 agosto successivo, il Ministro per l'interno, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri e rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Regione Toscana, impugnando sei delibere del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione di Arezzo - che avevano autorizzato il Comune di Cavriglia ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218.

    Assume il ricorrente che l'attribuzione alle Regioni dei poteri di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali non può comprendere anche quello di autorizzare la accettazione di lasciti e l'acquisto di immobili, trattandosi di un istituto di portata comune a tutte le persone giuridiche e perciò estraneo alla sfera di competenza regionale, la quale é da intendere limitata ai controlli previsti dall'ordinamento speciale degli enti territoriali minori, i soli dei quali gli artt. 59 e 60 della legge n. 62 del 10 febbraio 1953 abbiano operato il trasferimento, a norma della VIII disposizione transitoria della Costituzione. Ciò che risulta ulteriormente ribadito dall'art. 3, n. 5, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento delle funzioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui conformità ai principi costituzionali é emersa dalla sentenza n. 139 del 1972 di questa Corte.

    Anche la ratio ispirata all'interesse generale di assicurare la più ampia circolazione dei beni - interesse di cui non può essere portatore altri che lo Stato, quale ente esponenziale dell'intera comunità nazionale - confermerebbe la distinzione rispetto ai controlli affidati alle Regioni e preordinati, invece, a garantire il rispetto della legalità e l'adeguamento dell'azione amministrativa agli scopi istituzionali degli enti controllati, a tutela precipua degli interessi di questi ultimi.

    Le conclusioni della parte ricorrente sono, pertanto, intese ad ottenere sia la dichiarazione che spetta allo Stato il potere di autorizzare i Comuni e le Provincie ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare immobili, sia l'annullamento degli...

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