Sentenza nº 145 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 1973

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione18 Luglio 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 145

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal pretore di Licata nel procedimento civile vertente tra Consagra Cristoforo ed altri e Urso Pasquale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dal pretore di Bovino nel procedimento civile vertente tra Angino Michele ed altri e De Paulis Clelia ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 1 maggio 1972;

3) ordinanze emesse l'11 marzo 1972 dal pretore di Ispica in due procedimenti civili promossi da Modica Giovan Pietro contro Covato Paolo e Covato Orazio, iscritte ai numeri 142 e 143 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972;

4) ordinanza emessa il 17 ottobre 1972 dal pretore di Aragona nel procedimento civile vertente tra Albanese Carmelo ed altri e Notarbartolo Giulia, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di Costituzione di De Paulis Clelia ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per De Paulis ed altri, e il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 12 luglio 1971 - emessa in alcuni procedimenti civili riuniti, aventi ad oggetto controversie concernenti l'affrancazione giudiziale di canoni enfiteutici - il pretore di Licata, a seguito di un'eccezione proposta dalla parte interessata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 ("nuove norme in materia di enfiteusi").

    La legge impugnata ha disposto, tra l'altro, che per le enfiteusi rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941- limitatamente alle quali questa Corte con la sentenza n. 37 del 1969 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 - , ai fini della determinazione dei canoni "si ha riguardo alla qualifica ed alla classe catastale esistenti al momento della Costituzione del rapporto". Ad avviso del giudice a quo, nonostante questa innovazione, la norma incorre nella violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione per le stesse ragioni poste a fondamento della ricordata decisione: ed infatti, anche la nuova legge, attraverso il richiamo all'art. 1 della legge n. 607 del 1966, mantiene fermo il riferimento agli estimi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, senza alcuna revisione successiva oltre a quella apportata dal d.l. C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356, con aggancio, quindi, alla "media dei prezzi correnti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1937 e la fine delle operazioni di revisione". E perciò - così prosegue l'ordinanza - se si tiene conto dei rilevanti fenomeni di svalutazione monetaria verificatasi da allora ad oggi, si deve giungere alla conclusione che il solo aggiornamento del parametro relativo alla reale situazione culturale dei fondi non evita affatto quella dissociazione "tra il momento dell'incidenza indennizzabile sul diritto colpito ed il momento cui va riferito il calcolo di quest'ultimo", che la Corte ha più volte dichiarata illegittima: il canone ed il capitale di affranco assumono il carattere di corrispettivo meramente simbolico e, poiché il diritto di affrancazione si sostanzia nell'espropriazione del fondo, risulta violato il principio costituzionale dell'equo indennizzo.

  2. - La stessa questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dal pretore di Bovino con ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 nel corso di procedimenti riuniti aventi ad oggetto domande di affrancazione. I motivi che il giudice a quo espone sono identici, nella sostanza, a quelli enunciati nell'ordinanza del pretore di Licata, ai quali si aggiunge il rilievo che la dissociazione fra il momento dell'esproprio ed il momento al quale va riferito il calcolo dei canoni e, quindi, del capitale di affranco, é determinata anche dalla circostanza che la possibilità di rettifica della classe e della qualifica dei terreni é rapportata, secondo il disposto della legge impugnata, al tempo della Costituzione del rapporto.

  3. - Nel giudizio promosso dal pretore di Bovino si sono costituiti i signori De Paulis Rocco ed altri a la signora D'Emilio Mariantonia, i quali hanno chiesto l'accoglimento della questione.

  4. - La discussione delle dette questioni é stata fissata per l'udienza del 4 luglio 1972 e, con ordinanza n. 153 del 14 luglio 1972, la Corte ha ritenuto opportuno acquisire attraverso il...

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