Sentenza nº 160 da Constitutional Court (Italy), 21 Novembre 1973

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione21 Novembre 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 160

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (norme per la classificazione e la vendita degli olii d'oliva), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1970 dal pretore di Ischia nel procedimento penale a carico di Castagliuolo Pasquale, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 6 febbraio 1970, emessa nel procedimento penale a carico di tal Pasquale Castagliuolo, negoziante di generi alimentari, imputato di aver posto in commercio "olio di oliva" miscelato con piccola quantit‡ di olio di semi con acidit‡ superiore a quella massima consentita, in violazione degli artt. 3 e 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, il pretore di Ischia ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 8 di detta legge, in forza del quale il Castagliuolo avrebbe dovuto essere punito.

Secondo tale ordinanza la norma denunziata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "in quanto crea una disparit‡ di trattamento dei cittadini punendoli con la multa e la reclusione o l'ammenda a secondo delle condizioni sociali dei medesimi".

Dopo gli adempimenti di legge, poichÈ nessuna delle parti si È costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative 16 marzo 1956, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71, la causa È venuta alla cognizione della Corte nell'odierna convocazione in camera di consiglio.

Considerato in diritto

  1. - L'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, contenente "Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva", statuisce che chi viola le disposizione dell'art. 5 sia punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale e con la reclusione fino ad un anno (primo comma)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT