Sentenza nº 175 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 1973
Relatore | Paolo Rossi |
Data di Resoluzione | 11 Dicembre 1973 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 175
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1971 dal tribunale di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Oliviero Mario e Cremon Guglielma iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento avente ad oggetto la asserita invalidità di un matrimonio concordatario per preteso vizio del consenso dell'attore, il tribunale di Rovigo, investito della controversia, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme che escludono in siffatta materia la giurisdizione del giudice italiano (art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto del Concordato), in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 3, comma primo, 11, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 101, comma primo, 102, commi primo e secondo, della Costituzione.
L'ordinanza di remissione premette, in tema di rilevanza, che l'ostacolo che si frappone all'esame del merito della domanda attrice é rappresentato dalle norme impugnate, secondo cui dette controversie sono riservate alla cognizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici, ed altresì che il controllo di legittimità delle leggi che hanno dato esecuzione ai Patti Lateranensi non é precluso dall'art. 7 della Costituzione, giusta le sentenze della Corte costituzionale nn. 30 e 31 del 1971, potendosene valutare la conformità, o meno, ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano.
Il giudice a quo prosegue denunciando i seguenti motivi d'illegittimità delle norme impugnate: 1) la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause concernenti la nullità del matrimonio celebrato religiosamente e trascritto negli uffici dello stato civile, costituirebbe una parziale abdicazione dello Stato italiano alla propria sovranità, nel campo della funzione giurisdizionale. Non sarebbe conferente il riferimento al fenomeno del rinvio all'ordinamento straniero conseguente al conflitto di leggi nello spazio, sia per i profili di estraneità che lo giustificano, sia perché la norma richiamata é tuttavia sempre applicata dagli organi giurisdizionali interni; neppure v'é piena analogia con l'istituto della dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze emesse dai giudici stranieri, specialmente perché ciò avviene attraverso un procedimento giurisdizionale che richiede un penetrante controllo. Le norme impugnate, invece, demandando in via preventiva alla esclusiva giurisdizione ecclesiastica un gruppo di...
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