Sentenza nº 176 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 1973

RelatoreVezio Crisafulli
Data di Resoluzione11 Dicembre 1973
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 176

ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - nel procedimento civile vertente tra Muscillo Amina e Saviotti Claudio, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;

2) ordinanza emessa il 6 luglio 1972 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Matthaeis Maria e Monti Francesco, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;

3) ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Negro Giuseppe e Schaeffer Maria, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 4 aprile 1973;

4) ordinanze emesse l'8 novembre 1972 dalla Corte d'appello di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Ferraioli Celeste e Turlà Luigi e tra Abbondante Vincenzo e Murolo Giuseppina, iscritte ai nn. 141 e 142 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973;

5) ordinanza emessa il 28 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Lubrano Francesca e Flagiello Agostino, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;

6) ordinanza emessa il 30 marzo 1973 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Mulloni Gino e Corona Maria, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di Costituzione di Muscillo Amina, De Matthaeis Maria, Negro Giuseppe, Saviotti Claudio e Monti Francesco;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Piero Santucci, per Muscillo Amina e Negro Giuseppe, l'avv. Teodoro Doria, per De Matthaeis Maria, gli avvocati Luigi Tirone e Giovanni Pugliese, per Saviotti Claudio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa l'8 giugno 1972 nel corso di un procedimento civile vertente tra Muscillo Amina e Saviotti Claudio, la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1dicembre 1970, n. 898, in relazione agli artt. 7 e 138 della Costituzione con riferimento all'art. 34 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, ed agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

    Il procedimento ha origine da un ricorso per regolamento di giurisdizione, promosso dalla Muscillo, in pendenza di un giudizio iniziato innanzi al tribunale di Napoli dal Saviotti per sentire dichiarare nei di lei confronti la cessazione degli effetti civili di un matrimonio celebrato davanti a ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile.

    L'ordinanza ha cura di precisare che l'istanza per regolamento di giurisdizione proposta dalla ricorrente é proceduralmente ammissibile, trattandosi di stabilire se l'art. 34 del Concordato, contenendo una riserva generale di giurisdizione in favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici, nelle cause attinenti ai matrimoni concordatari, implichi l'improponibilità della domanda del Saviotti con conseguente difetto di giurisdizione dei giudici dello Stato italiano. Onde la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la cui soluzione condiziona necessariamente la definizione della questione di giurisdizione.

    Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, l'ordinanza, dopo avere affermato che l'esame da parte delle sezioni unite della questione di giurisdizione "resta del tutto estraneo a qualsiasi valutazione sia in relazione all'istituto del divorzio in sé, sia in relazione al regime matrimoniale concordatario", e dopo avere rammentato la sentenza n. 169 del 1971 con cui questa Corte ebbe a giudicare non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2 della legge n. 898 del 1970, "sotto un profilo di diritto sostanziale", rileva - mantenendosi dunque dichiaratamente entro i limiti della questione di giurisdizione - che l'attribuzione ai giudici italiani della competenza in oggetto non sarebbe compatibile con la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici, nell'assunto che questa sia da ritenere comprensiva di tutti i giudizi, sia inerenti alla validità, sia anche alla persistenza degli effetti civili del matrimonio cosiddetto concordatario: con l'unica deroga espressa che si riferisce alle cause di separazione personale tra coniugi.

    Secondo l'ordinanza, la questione, non specificamente affrontata nella sentenza n. 169 del 1971 di questa Corte, sarebbe tanto più delicata se si riflette alle conseguenze suscettibili di derivare dalla coesistenza - con riferimento all'ipotesi di matrimonio concordatario non consumato - della giurisdizione italiana e di quella ecclesiastica, con il rischio di possibili conflitti di pronunce in contrasto con le finalità di armonizzazione...

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