Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 17 Febbraio 1972

RelatoreEnzo Capalozza
Data di Resoluzione17 Febbraio 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 30

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26, lettere c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 novembre 1970 dal pretore di Massa nel procedimento penale a carico di Romani Pasquale e Cusignani Antonio, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Magliozzi Luigi, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Republica n. 112 del 5 maggio 1971;

3) ordinanza emessa il 14 maggio 1971 dal pretore di Piombino nel procedimento penale a carico di Morlé Attilio e Peluso Giuseppe, iscritta al n.246 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pasquale Romani e di Antonio Cusignani, per la contravvenzione di pesca a trazione meccanica a distanza inferiore di tre miglia dalla costa, il pretore di Massa, tenuto conto che, nell'ipotesi di condanna si sarebbero dovute applicare, con la pena principale, le previste pene accessorie - e fra queste, ai sensi della lettera d dell'art. 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, "la interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui" - da quindici giorni sino a due mesi e, in caso di recidiva, sino a un anno - con ordinanza del 13 novembre 1970 riteneva rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    Ad avviso del pretore, le pene accessorie, pur distinguendosi da quelle principali per la prevalente funzione preventiva, non dovrebbero mai risolversi nell'esclusione di chi ne é colpito dallo svolgimento di un'attività che gli consenta di vivere.

    Per altro, proprio a questo risultato si perverrebbe, di fatto, nel caso del pescatore cui venga comminata la suddetta interdizione, dato che egli, nell'odierna struttura sociale, caratterizzata dalla specializzazione dei vari mestieri, non potrebbe attendere ad altra attività se non quella sua propria. Il contrasto con i primi due precetti costituzionali (artt. 1 e 4) sarebbe tanto più evidente, in quanto al pescatore verrebbe inibito di esercitare, oltre a quel tipo di pesca mediante il quale é stato commesso il reato, anche qualsiasi specie di pesca marittima, pure nella forma di prestazione d'opera subordinata.

    Per il fatto stesso di risolversi nella soppressione di una qualsiasi possibilità di lavoro e di onesto guadagno, la norma denunziata sarebbe pure contraria al senso di umanità, richiesto per la pena, ed al suo fine rieducativo (art. 27, terzo comma, Cost.).

  2. - Analoga questione, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", contenuto nella medesima disposizione, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, con ordinanza del 16 gennaio 1971, dal pretore di Roma, nel corso di un procedimento penale, per identico reato, a carico di Luigi Magliozzi.

    Anche in tale ordinanza si pone...

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