Sentenza nº 144 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 1972

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione24 Luglio 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 144

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 43 del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, e dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, concernenti gli sconti sui medicinali acquistati per la distribuzione ai mutuati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 luglio 1971 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra la società "Armour Erba" e la Cassa mutua provinciale malattia di Trento, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

2) ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la società "Carlo Erba" e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;

3) ordinanza emessa il 16 dicembre 1971 dal giudice conciliatore di Bogliasco nel procedimento civile vertente tra l'Istituto farmacologico "E. Boselli-SMEA s.r.1." e la Cassa mutua provinciale malattia di Trento, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;

4) ordinanze emesse il 24 gennaio 1972 dal pretore di Firenze in tre procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, tra il Laboratorio chimico farmaceutico "A. Menarini" e l'ENPAS, e tra l'Istituto farmaco biologico "Stroder" e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritte ai nn. 70, 71 e 72 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972.

Visti gli atti di costituzione delle società "Armour Erba" e "Carlo Erba", dell'Istituto farmacologico "E. Boselli - SMEA s.r.l.", dell'Istituto farmaco dietetico "Dietopharma", del Laboratorio chimico farmaceutico "Menarini", della Cassa mutua provinciale malattia di Trento, dell'ENPAS, dell'ENPAIA e dell'INAM, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli, Giorgio Balladore Pallieri, Paolo Barile, Lorenzo Acquarone e Giangaleazzo Bettoni, per le industrie farmaceutiche, gli avvocati Antonio Sorrentino e Arturo Carlo Jemolo, per gli enti mutualistici, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel giudizio civile pendente fra la Cassa mutua provinciale malattia di Trento e la s.p.a. Armour Erba produttrice di medicinali, avente ad oggetto questioni concernenti lo sconto sul prezzo dei medicinali acquistati per la distribuzione ai mutuati, in applicazione dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che fissa lo sconto medesimo nella misura del 19% a carico dei produttori e del 6% a carico dei farmacisti, il pretore di Trento, con ordinanza 14 luglio 1971, dopo avere ritenuto manifestamente infondato il profilo di illegittimità della della norma dedotto dalla soc. Armour Erba in relazione all'art. 3 della Costituzione nel presupposto della ingiustificata disparità di trattamento che la norma creerebbe tra le ditte produttrici di medicinali acquistati da enti mutualistici e quelle produttrici di medicinali acquistati da altri clienti, ha osservato che, invece, a diversa conclusione dovrebbe arrivarsi per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimità pure delineato dalla difesa della società in relazione all'art. 53 Costituzione e fondato sul supposto contrasto fra il principio della capacità contributiva ivi sancito e la norma in esame, che sottoporrebbe tutte le imprese ad un eguale prelevamento di ricchezza, tale da comprometterne anche la redditività.

    Al riguardo il pretore, pur affermando nell'ordinanza che gli sconti in parola sono prestazioni patrimoniali, di fronte alle quali i tributi starebbero con rapporto di specie a genere, ritiene tuttavia che non tutti i principi che trovano applicazione per i tributi debbano senz'altro considerarsi necessariamente validi anche per le prestazioni patrimoniali. Ciò, prosegue il pretore, porterebbe ad escludere che la nozione di capacità contributiva, prevista dall'art. 53 della Costituzione, possa trovare applicazione in relazione agli sconti in esame. Senonché questa conclusione sarebbe suscettibile di gravi conseguenze perché, in forza di essa, per eludere le garanzie di cui all'art. 53 della Costituzione, basterebbe inquadrare un prelievo di ricchezza sotto la specie dell'art. 23 Cost. definendolo cioé prestazione patrimoniale. Di qui "l'indubbio interesse costituzionale degli aspetti della questione che si riferiscono alla situazione soggettiva dei produttori gravati dallo sconto, e di riflesso sulla loro capacità contributiva", questione che il pretore dichiara quindi non manifestamente infondata formulando, nel dispositivo dell'ordinanza, espresso riferimento anche all'art. 3, oltre che all'art. 53 della Costituzione.

    L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 novembre 1971.

    Avanti alla Corte costituzionale si é costituita la società Armour Erba, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Giorgio Balladore Pallieri, Lodovico Gallarati Scotti e Giangaleazzo Bettoni, i quali hanno depositato, nei termini, le deduzioni difensive.

    Sotto il profilo dell'art. 3 Cost. la difesa afferma che gli sconti imposti con la norma impugnata sarebbero ben lungi da quella ragionevolezza e da quella razionalità che dovrebbe assistere ogni misura del genere, tanto più che lo sconto, sostanzialmente, porrebbe a carico di una sola categoria di cittadini il risanamento del bilancio dello Stato perseguito dal d.l. 26 ottobre 1970. Con ciò resterebbe anche dimostrata la violazione dell'art. 53 Cost. perché, appunto, lo sconto sarebbe disposto senza alcun riguardo alla possibilità delle imprese di far fronte al nuovo onere.

    Si é anche costituita la Cassa mutua, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Giorgianni, Arturo Carlo Jemolo e Antonio Sorrentino che hanno tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

    La difesa, dopo avere richiamato i precedenti legislativi della norma impugnata, esclude anzitutto che il pretore abbia inteso sottoporre specificamente alla Corte la questione in relazione all'art. 3 Cost. ed attribuisce ad una "svista" il riferimento a quest'ultimo, contenuto nel dispositivo. Rilevato poi che lo sconto a carico dei produttori, in realtà, dovrebbe decurtarsi dell'1%, di cui si rivarrebbero nei confronti dei distributori, prosegue affermando che le argomentazioni contenute nell'ordinanza non solo non varrebbero a dimostrare il contrasto della norma impugnata con l'art. 53 Cost., ma porterebbero a conclusioni opposte, se deve ammettersi che non necessariamente le garanzie previste per i tributi si estendono anche alle prestazioni patrimoniali. E d'altra parte, in vista della ormai secolare configurazione dell'istituto giuridico del tributo in senso proprio, eventuali improbabili dissimulazioni di imposizioni tributarie come prestazioni patrimoniali non sfuggirebbero al sindacato di legittimità costituzionale.

    Comunque insiste nell'affermare che gli sconti in esame, come semplici prestazioni patrimoniali, avrebbero una natura distinta dai tributi e non potrebbero quindi rientrare nella disciplina dell'art. 53 della Costituzione. Ma, se anche potessero definirsi tributi, prosegue la difesa, mai potrebbe inferirsene la illegittimità ex art. 53 della Costituzione per eccessiva incidenza sui bilanci delle aziende, perché la norma costituzionale sarebbe attinente alla complessiva situazione fiscale del contribuente, e non potrebbe trovare applicazione di fronte ad una prestazione particolare come lo sconto, che non considera il reddito globale dei singoli produttori, ma é invece strettamente proporzionale alla qualità ed al prezzo dei prodotti venduti, colpendo il particolare negozio o attività che dà origine al debito d'imposta, e non già i produttori come titolari del complesso dei loro redditi netti.

    Infine non sussisterebbe neppure in fatto la lamentata eliminazione degli utili per effetto dello sconto, poiché il sistema di fissazione dei relativi prezzi assicurerebbe tuttora larghissimi margini, come sarebbe palesato dall'interesse dimostrato alla fornitura agli Enti mutualistici anche dopo la disposizione impugnata. E ciò anche senza voler considerare che la Costituzione, in definitiva, non garantirebbe comunque la lucratività di ogni attività industriale.

    Si é infine costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.

    L'Avvocatura mostra di condividere l'opinione espressa nell'ordinanza di rinvio secondo cui la prestazione imposta mediante lo sconto in esame non avrebbe natura tributaria, ed al riguardo osserva che l'art. 32 impugnato configurerebbe lo sconto come una mera contribuzione, alla pari di quelle pure previste nello stesso titolo 2 della legge, espressamente...

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