Sentenza nº 155 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 1972

RelatoreErcole Rocchetti
Data di Resoluzione27 Luglio 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 155

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1971 dal tribunale di Sassari - sezione specializzata agraria - nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Sechi Antonio e Fancellu Pietro, e tra Gandolfo Carla e Mura Sebastiana ed altro, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972 e n. 90 del 25 aprile 1972.

Visti gli atti di costituzione di Sechi Antonio, Fancellu Pietro e Gandolfo Carla e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli e Gavino Pinna, per il Sechi e la Gandolfo, gli avvocati Emilio Romagnoli e Giuseppe Di Stefano, per il Fancellu, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile tra Sechi Antonio e Fancellu Pietro, avente per oggetto il pagamento di canoni di affitto di fondi rustici, il tribunale di Sassari, con ordinanza 17 dicembre 1971, riteneva, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la nuova normativa (artt. 3 e 4), che impone di determinare il canone moltiplicando il reddito dominicale risultante dal catasto terreni, per il coefficiente che la Commissione tecnica provinciale (di cui all'art 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140) stabilisce ogni quadriennio, per zone agrarie omogenee e per ciascuna qualità di cultura e classe, ma entro i coefficienti che la legge impugnata fissa nel minimo di 12 e nel massimo di 45, viola l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perché riduce il canone ad una misura irrisoria e quindi produce, in sostanza, gli effetti di una espropriazione della proprietà del concedente senza la corresponsione del dovuto indennizzo.

Inoltre, il detto sistema automatico di determinazione del canone in base ai redditi dominicali, la cui ultima revisione generale rimonta all'anno 1939, viola l'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché applica un trattamento uguale a situazioni che sono andate fortemente differenziandosi tra loro, con evoluzione variata da regione a regione, negli oltre trenta anni da allora decorsi, a causa del mutamento dei tipi di cultura, dei modi di lavorazione, delle trasformazioni delle strutture aziendali e del prezzo dei prodotti, e su cui ha inciso anche la svalutazione monetaria.

Infine, l'obbligo, sancito contro l'antica tradizione e l'anteriore normativa, di determinare il canone soltanto in danaro (art. 1) viola parimenti, secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perché nullifica nel tempo il valore del canone già irrisorio, ove si consideri la lunga durata stabilita per il contratto e il fenomeno, connaturale alla economia moderna, della svalutazione monetaria.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti sia il Sechi che il Fancellu ed é anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni e nelle memorie presentate, il Sechi ha sostenuto che le disposizioni denunziate, determinando il canone con un procedimento arbitrario, in misura irrisoria e in valori non stabili, come quelli monetari, violano le norme della Costituzione cui l'ordinanza fa riferimento; invece, secondo il Fancellu, le censure prospettate dal giudice a quo, con riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., non sono pertinenti, in quanto le norme denunciate non incidono sul diritto di proprietà, ma sull'autonomia contrattuale che non riceve una tutela diretta dalla Costituzione. Aggiunge il Fancellu che, comunque, il canone, dato l'arco dei coefficienti entro i quali esso viene determinato, non é affatto irrisorio né é avulso dalla concreta situazione cui deve aderire.

La difesa dello Stato, nel chiedere che la Corte dichiari infondata la questione proposta, sostiene che il sistema di determinazione del canone con riferimento ai valori catastali ha il pregio della obiettività e della certezza, mentre i coefficienti minimi e massimi, proprio perché consentono di tenere conto delle situazioni modificantisi nel tempo, conferiscono al canone un valore che risolve nell'equità i contrapposti interessi delle parti contraenti, nel quadro di un più razionale sfruttamento del suolo e della instaurazione di più giusti rapporti sociali.

Con altra ordinanza, emessa in pari data, nel corso del procedimento civile promosso da Gandolfo Carla contro i coniugi Onida Raffaele e Mura Sebastiana, lo stesso tribunale di Sassari ha denunciato soltanto gli artt. 1 e 3, secondo comma, della legge n. 11 del 1971, con riferimento non solo agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, ma anche alle disposizioni di cui agli artt. 42, secondo comma, e 44 della Costituzione.

Il tribunale ribadisce in questa ordinanza gli argomenti esposti nella precedente, ampliandone il discorso per quanto attiene alla tutela del diritto di proprietà che, pur nei limiti previsti, é riconosciuta e garantita dalla legge, e che, se piccola e media, é da essa "aiutata".

Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita, per le parti private, soltanto la Gandolfo che, nelle sue deduzioni, aderisce alle censure prospettate nella ordinanza di rinvio; é altresì intervenuta, per...

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