Sentenza nº 195 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 1972

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione29 Dicembre 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 195

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. COSTANTTNO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato italiano e la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Cordero Franco contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972.

Visti gli atti di costituzione di Cordero Franco, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Ministero della pubblica istruzione, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Paolo Barile, Giuseppe Guarino e Leopoldo Piccardi, per il Cordero, gli avvocati Giorgio Balladore Pallieri, Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, per l'Università Cattolica, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della pubblica istruzione.

Ritenuto in fatto

Il prof. Franco Cordero, titolare della cattedra di diritto processuale penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, impugnava a suo tempo avanti al Consiglio di Stato per eccesso di potere e per violazioni di legge sull'istruzione superiore, sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari, nonché per violazione del Regolamento generale universitario, il provvedimento con cui il Rettore della stessa Università gli aveva comunicato il ritiro, da parte della Sacra Congregazione per l'educazione cattolica, del nulla osta già precedentemente concessogli a norma dell'art. 38 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, per entrare a far parte del corpo docente della Università.

Con ordinanza del 26 novembre 1971, il Consiglio di Stato, in conformità di analoga eccezione proposta dal ricorrente prof. Cordero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 suddetto, il quale dispone che la nomina dei professori della menzionata Università deve essere preceduta dal nulla osta della Santa Sede, diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso. Ciò dopo avere il Consiglio interpretato l'art. 38 del Concordato nel senso che esso valga sia pel caso di assunzione che pel caso di estromissione del docente, donde la rilevanza in giudizio della questione.

Ha osservato il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza di rinvio, che il fatto che un docente in un istituto universitario italiano debba subire un giudizio sul possesso dei requisiti morali e religiosi da parte dell'autorità ecclesiastica, si presenterebbe come una inammissibile soggezione dello Stato alla sovranità della Chiesa cattolica nella materia dell'insegnamento, e si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 7 della Costituzione, il quale enuncia il principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica nell'ambito del proprio rispettivo ordine.

L'enunciata soggezione, inoltre, contrasterebbe specificamente con la libertà d'insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione, perché, anche in vista della libertà di religione garantita dall'art. 19 Cost., non sarebbero ammissibili in materia limitazioni per motivi confessionali, specie se imposte con provvedimenti di discrezionalità illimitata, come quello impugnato, che sfuggirebbe ad ogni possibilità di sindacato in quanto proveniente da un'autorità di un ordinamento giuridico diverso da quello statuale, e attingerebbe a valutazioni estranee alla sovranità dello Stato.

Infine, il descritto sindacato dell'autorità ecclesiastica sarebbe altresì in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che esclude ogni discriminazione per motivi religiosi.

Ciò posto, il Consiglio dopo avere motivato sulla rilevanza in giudizio della detta questione di legittimità costituzionale, ha sospeso il giudizio principale, rinviando gli atti a questa Corte per le decisioni di competenza.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972.

Avanti a questa Corte si é costituito il prof. Cordero, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Paolo Barile, prof. Giuseppe Guarino e Leopoldo Piccardi, i quali hanno depositato tempestivamente deduzioni difensive con cui ribadiscono le ragioni svolte nell'ordinanza di rinvio a sostegno della illegittimità della norma impugnata.

Si é altresì costituita l'Università Cattolica, in persona del rettore prof. Giuseppe Lazzati, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giorgio Balladore Pallieri, prof. Feliciano Benvenuti, Gian Galeazzo Bettoni, Carlo Lessona e Antonio Sorrentino, che hanno depositato tempestivamente le proprie deduzioni difensive.

La difesa dell'Università Cattolica osserva che la "controversia potrebbe essere risolta indipendentemente dall'esame della costituzionalità dell'art. 38, apparendo senz'altro legittimi gli artt. 1 e 25 dello Statuto dell'Università, che sono fonte immediata del potere esercitato nel caso di specie". Ed al riguardo rileva che l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" il che garantirebbe il diritto dei singoli di riunirsi in gruppi omogenei per mentalità o tendenze, per il conseguimento di scopi non condivisi da altri membri della comunità. E l'art. 33, terzo comma, Cost. garantirebbe inoltre la libertà, sia di istituire scuole ed istituzioni con particolari indirizzi ideologici o religiosi, sia di attuare, nei confronti dei partecipanti, le conseguenti limitazioni, le quali non investirebbero il diritto del singolo di manifestare la propria opinione, ma gli impedirebbero solo di farlo in un determinato ambiente. Né rileverebbe al riguardo la natura pubblica ma non statale delle scuole o istituzioni, dato che la relativa qualifica dipenderebbe solo da ragioni tecniche legate alla natura del servizio ed alle esigenze del suo svolgimento. E ciò tanto più che non potrebbe ritenersi in alcun modo illegittimo che lo Stato persegua i suoi fini in materia, oltre che con i propri organi, aperti alla generalità dei cittadini, anche per mezzo di enti che, se agiscono entro più limitate sfere oggettive e soggettive, rappresenterebbero comunque il concorso di taluni gruppi qualificati da particolari ideologie all'esercizio della funzione pubblica, e si muoverebbero quindi in armonia e non in disarmonia con il principio di eguaglianza.

Sarebbe pertanto infondato il timore che, attraverso l'articolo 38 del Concordato, si attui una violazione del principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, il che dovrebbe in ogni modo escludersi, anche in vista della materia puramente morale e religiosa su cui verte il sindacato dell'autorità ecclesiastica, ed in analogia ai rinvii di natura similare accolti nel diritto internazionale.

La difesa sostiene poi che, comunque, in conformità della giurisprudenza della Corte, le norme del Concordato...

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