Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 1971
Relatore | Michele Fragali |
Data di Resoluzione | 01 Marzo 1971 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 30
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÏ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato stipulato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Gualtieri Ferdinando, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agro e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Oggetto della presente causa È la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato stipulato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.
La questione È stata sollevata dal pretore di Torino con ordinanza 22 febbraio 1969, in relazione all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, nell'occasione di un procedimento penale contro Ferdinando Gualtieri per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il pretore ha rilevato: a) che pendeva davanti al tribunale ecclesiastico di Palermo giudizio per nullit‡ del matrimonio celebrato dal Gualtieri, in riferimento al quale era stata elevata l'imputazione predetta; b) che la pendenza di questa causa atteneva all'accertamento dello stato del coniuge, che, ove il matrimonio venisse dichiarato nullo, verrebbe a mancare, in conseguenza facendo venir meno anche gli obblighi di assistenza predetti; c) che peraltro la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia di nullit‡ di matrimonio È giurisdizione di tribunali speciali colpiti dal divieto di cui all'art. 102, secondo comma, della Costituzione; d) che le norme del Concordato non legittimano...
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