Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 1971

RelatoreMichele Fragali
Data di Resoluzione01 Marzo 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 30

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato stipulato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Gualtieri Ferdinando, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agro e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Oggetto della presente causa È la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato stipulato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.

    La questione È stata sollevata dal pretore di Torino con ordinanza 22 febbraio 1969, in relazione all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, nell'occasione di un procedimento penale contro Ferdinando Gualtieri per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il pretore ha rilevato: a) che pendeva davanti al tribunale ecclesiastico di Palermo giudizio per nullit‡ del matrimonio celebrato dal Gualtieri, in riferimento al quale era stata elevata l'imputazione predetta; b) che la pendenza di questa causa atteneva all'accertamento dello stato del coniuge, che, ove il matrimonio venisse dichiarato nullo, verrebbe a mancare, in conseguenza facendo venir meno anche gli obblighi di assistenza predetti; c) che peraltro la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia di nullit‡ di matrimonio È giurisdizione di tribunali speciali colpiti dal divieto di cui all'art. 102, secondo comma, della Costituzione; d) che le norme del Concordato non legittimano...

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