Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 1971
Relatore | Michele Fragali |
Data di Resoluzione | 01 Marzo 1971 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 31
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il p.m. contro Ghisotti Denzo Giancarlo e Siliprandi Bianca Virginia, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agro e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- é stato sottoposto al controllo di questa Corte l'articolo 7, ultima parte (recte: comma), della legge matrimoniale 27 maggio 1929, n. 847, in quanto non prevede una opposizione alle pubblicazioni di matrimonio concordatario a causa dell'affinità di primo grado fra i nubendi.
La questione é stata promossa dal tribunale di Milano, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con la sua ordinanza 23 ottobre 1968. Il tribunale ha rilevato che la norma determina disparità di trattamento fra i cittadini che contraggono il matrimonio concordatario ed i cittadini che contraggono matrimonio secondo la legge civile, potendo solo i primi essere dispensati dal particolare impedimento.
-
- Nel giudizio di costituzionalità così introdotto non si sono costituite le parti private ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il quale ha opposto che il matrimonio regolato in base agli accordi lateranensi riconosciuti dall'art. 7 della Costituzione costituisce un istituto distinto dal matrimonio civile. Lo Stato, riconoscendo che la religione cattolica é quella della maggioranza dei...
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