Sentenza nº 31 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 1971

RelatoreMichele Fragali
Data di Resoluzione01 Marzo 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 31

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il p.m. contro Ghisotti Denzo Giancarlo e Siliprandi Bianca Virginia, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agro e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - é stato sottoposto al controllo di questa Corte l'articolo 7, ultima parte (recte: comma), della legge matrimoniale 27 maggio 1929, n. 847, in quanto non prevede una opposizione alle pubblicazioni di matrimonio concordatario a causa dell'affinità di primo grado fra i nubendi.

    La questione é stata promossa dal tribunale di Milano, in relazione all'art. 3 della Costituzione, con la sua ordinanza 23 ottobre 1968. Il tribunale ha rilevato che la norma determina disparità di trattamento fra i cittadini che contraggono il matrimonio concordatario ed i cittadini che contraggono matrimonio secondo la legge civile, potendo solo i primi essere dispensati dal particolare impedimento.

  2. - Nel giudizio di costituzionalità così introdotto non si sono costituite le parti private ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il quale ha opposto che il matrimonio regolato in base agli accordi lateranensi riconosciuti dall'art. 7 della Costituzione costituisce un istituto distinto dal matrimonio civile. Lo Stato, riconoscendo che la religione cattolica é quella della maggioranza dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT