Sentenza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 1971
Relatore | Costantino Mortati |
Data di Resoluzione | 01 Marzo 1971 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 32
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, in relazione all'art. 12, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Leporati Marco e Bolza lolanda, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Leporati Marco e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Mario Cassola e Giambattista Nappi, per il Leporati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agro, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso del giudizio promosso avanti il tribunale di Milano da Marco Leporati contro la moglie Iolanda Bolza per sentir dichiarare nulla, per la propria incapacità d'intendere e di volere al momento della celebrazione delle nozze, la trascrizione del matrimonio concordatario contratto a Milano il 1 ottobre 1938, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui, in relazione all'art. 12, stessa legge - stando all'interpretazione accolta dalla giurisprudenza (Cass. sez. unite, 25 giugno 1949, n. 1593)-, esclude che l'incapacità naturale di uno dei nubenti possa costituire causa di nullità della trascrizione del matrimonio concordatario, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza in data 10 aprile 1968 (pronunciata in parziale accoglimento di un'istanza della parte attrice che aveva denunciato altresì la violazione degli artt. 7, 24, 25 e 29 della Costituzione), il tribunale osserva che l'art. 16 suddetto, ove non possa essere interpretato nel senso di consentire l'impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario per incapacità naturale dei nubenti, determina una ingiustificata differenziazione di trattamento tra i cittadini italiani che contraggano matrimonio concordatario e che sono perciò soggetti a tale disciplina, ed i cittadini italiani che contraggano matrimonio civile, in relazione al quale l'azione di nullità per incapacità naturale é consentita dall'art. 120 del codice civile. Tale disuguaglianza non sarebbe esclusa, secondo il tribunale, dall'osservazione che chi opta per il matrimonio canonico sceglie la tutela giuridica e giurisdizionale ecclesiastica, onde la diversità di situazione giuridica rispetto al cittadino che contrae matrimonio civile dipende in definitiva da un suo atto di volontà, poiché parlare di scelta volontaria di chi assume di essere stato incapace d'intendere e di volere é evidentemente contraddittorio. E, soprattutto, la stessa opzione per una tutela giuridica e giurisdizionale diversa da quella statuale costituisce un atto di volontà che come tale non dovrebbe sottrarsi alla disciplina della capacità naturale dettata dall'ordinamento positivo statuale, risolvendosi in un antecedente logico rispetto ad ogni intervento operante in una giurisdizione diversa da quella dello Stato.
Si é costituita avanti la Corte costituzionale la parte attrice, assistita dagli avvocati Giuseppe Nappi e Mario Cassola ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato.
-
- Nelle sue deduzioni depositate il 26 giugno 1968 la parte privata svolge innanzi tutto alcune considerazioni tendenti a dimostrare che le norme impugnate consentono un'interpretazione secondo cui anche la trascrizione del matrimonio concordatario sia impugnabile per incapacità naturale. A questo scopo essa fa osservare come l'art. 120 del codice civile del 1942 non avesse riscontro nella normativa vigente nel momento in cui venne redatta e promulgata la legge 27 maggio 1929, n. 847, e come, pertanto, il secondo comma dell'art. 16 di detta legge non potesse che dichiarare applicabili all'impugnativa della trascrizione le norme allora vigenti, cioé gli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile del 1865. Con la conseguenza che tale richiamo deve intendersi oggi riferito anche all'art. 120 del codice del 1942, il cui precetto altro non é che un'estrinsecazione, particolare al matrimonio, dei principi generali in tema di incapacità di intendere e di volere anche allora sussistenti (art. 422, cod. civ. 1865). Anche in relazione alla...
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Sentenza Nº 52524 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2014
...del primo Giudice secondo cui l'incapacità naturale sarebbe un impedimento insito nel sistema, seppure non codificato; - che nella sentenza n. 32 del 1971, la Corte Costituzionale aveva ben distinto le cause di impedimento alla trascrizione (previste dall'art. 12 della legge n. 847/29 come ......
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Sentenza nº 175 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 1973
...dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 1971. Sotto tale profilo l'Avvocatura generale eccepisce l'irrilevanza della questione proposta, ritenendo potersi escludere il difetto di ......
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