Sentenza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 01 Marzo 1971

RelatoreCostantino Mortati
Data di Resoluzione01 Marzo 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 32

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, in relazione all'art. 12, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Leporati Marco e Bolza lolanda, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Leporati Marco e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Mario Cassola e Giambattista Nappi, per il Leporati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agro, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del giudizio promosso avanti il tribunale di Milano da Marco Leporati contro la moglie Iolanda Bolza per sentir dichiarare nulla, per la propria incapacità d'intendere e di volere al momento della celebrazione delle nozze, la trascrizione del matrimonio concordatario contratto a Milano il 1 ottobre 1938, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui, in relazione all'art. 12, stessa legge - stando all'interpretazione accolta dalla giurisprudenza (Cass. sez. unite, 25 giugno 1949, n. 1593)-, esclude che l'incapacità naturale di uno dei nubenti possa costituire causa di nullità della trascrizione del matrimonio concordatario, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

    Nell'ordinanza in data 10 aprile 1968 (pronunciata in parziale accoglimento di un'istanza della parte attrice che aveva denunciato altresì la violazione degli artt. 7, 24, 25 e 29 della Costituzione), il tribunale osserva che l'art. 16 suddetto, ove non possa essere interpretato nel senso di consentire l'impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario per incapacità naturale dei nubenti, determina una ingiustificata differenziazione di trattamento tra i cittadini italiani che contraggano matrimonio concordatario e che sono perciò soggetti a tale disciplina, ed i cittadini italiani che contraggano matrimonio civile, in relazione al quale l'azione di nullità per incapacità naturale é consentita dall'art. 120 del codice civile. Tale disuguaglianza non sarebbe esclusa, secondo il tribunale, dall'osservazione che chi opta per il matrimonio canonico sceglie la tutela giuridica e giurisdizionale ecclesiastica, onde la diversità di situazione giuridica rispetto al cittadino che contrae matrimonio civile dipende in definitiva da un suo atto di volontà, poiché parlare di scelta volontaria di chi assume di essere stato incapace d'intendere e di volere é evidentemente contraddittorio. E, soprattutto, la stessa opzione per una tutela giuridica e giurisdizionale diversa da quella statuale costituisce un atto di volontà che come tale non dovrebbe sottrarsi alla disciplina della capacità naturale dettata dall'ordinamento positivo statuale, risolvendosi in un antecedente logico rispetto ad ogni intervento operante in una giurisdizione diversa da quella dello Stato.

    Si é costituita avanti la Corte costituzionale la parte attrice, assistita dagli avvocati Giuseppe Nappi e Mario Cassola ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato.

  2. - Nelle sue deduzioni depositate il 26 giugno 1968 la parte privata svolge innanzi tutto alcune considerazioni tendenti a dimostrare che le norme impugnate consentono un'interpretazione secondo cui anche la trascrizione del matrimonio concordatario sia impugnabile per incapacità naturale. A questo scopo essa fa osservare come l'art. 120 del codice civile del 1942 non avesse riscontro nella normativa vigente nel momento in cui venne redatta e promulgata la legge 27 maggio 1929, n. 847, e come, pertanto, il secondo comma dell'art. 16 di detta legge non potesse che dichiarare applicabili all'impugnativa della trascrizione le norme allora vigenti, cioé gli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile del 1865. Con la conseguenza che tale richiamo deve intendersi oggi riferito anche all'art. 120 del codice del 1942, il cui precetto altro non é che un'estrinsecazione, particolare al matrimonio, dei principi generali in tema di incapacità di intendere e di volere anche allora sussistenti (art. 422, cod. civ. 1865). Anche in relazione alla...

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