Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 1971
Relatore | Nicola Reale |
Data di Resoluzione | 05 Aprile 1971 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 71
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Lo Martire Pompeo ed altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 maggio 1969, nel corso del giudizio di appello proposto dall'imputato Lo Martire Pompeo avverso la sentenza del pretore di Trieste, che lo aveva condannato per il reato continuato di atti osceni, il tribunale di detta città, accogliendo l'eccezione della difesa, ha denunziato l'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), prospettandone il contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Premesso che nella specie la sentenza di primo grado era stata pronunziata, a seguito di dibattimento, da un vice pretore onorario, iscritto nell'albo dei procuratori legali ed esercente la professione forense nella stessa circoscrizione di Trieste, il tribunale ha ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio sull'impugnazione, a motivo della quale risultava dedotta, fra l'altro, ai sensi dell'art. 185, n. 1 cod. proc. pen., la nullità del procedimento per l'inosservanza dei requisiti di capacità del giudice.
Nel merito il tribunale ha osservato che non senza fondamento può dubitarsi, in riferimento al principio costituzionale della indipendenza del giudice, della legittimità dell'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario, nella parte concernente la possibilità che procuratori esercenti siano nominati vice pretori...
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