Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 1971

RelatoreNicola Reale
Data di Resoluzione05 Aprile 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 71

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1969 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Lo Martire Pompeo ed altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 13 maggio 1969, nel corso del giudizio di appello proposto dall'imputato Lo Martire Pompeo avverso la sentenza del pretore di Trieste, che lo aveva condannato per il reato continuato di atti osceni, il tribunale di detta città, accogliendo l'eccezione della difesa, ha denunziato l'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario (approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), prospettandone il contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Premesso che nella specie la sentenza di primo grado era stata pronunziata, a seguito di dibattimento, da un vice pretore onorario, iscritto nell'albo dei procuratori legali ed esercente la professione forense nella stessa circoscrizione di Trieste, il tribunale ha ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio sull'impugnazione, a motivo della quale risultava dedotta, fra l'altro, ai sensi dell'art. 185, n. 1 cod. proc. pen., la nullità del procedimento per l'inosservanza dei requisiti di capacità del giudice.

Nel merito il tribunale ha osservato che non senza fondamento può dubitarsi, in riferimento al principio costituzionale della indipendenza del giudice, della legittimità dell'art. 32 dell'Ordinamento giudiziario, nella parte concernente la possibilità che procuratori esercenti siano nominati vice pretori...

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