Sentenza nº 148 da Constitutional Court (Italy), 30 Giugno 1971

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione30 Giugno 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 148

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 6 agosto 1967, n. 765 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1969 dal pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Alessi Giacomo, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il pretore del Mandamento di Caltagirone, con ordinanza 18 dicembre 1969, emanata nel procedimento penale a carico di Giacomo Alessi, imputato tra l'altro della contravvenzione di cui agli artt. 10 e 13, lett. b, della legge 6 agosto 1967,n. 765, per avere al n. 11 della via Giusto di Caltagirone eseguito la demolizione e ricostruzione di un immobile senza la necessaria licenza edilizia, sollevava questione di legittimità costituzionale, limitatamente alla sua applicabilità nel territorio della Regione siciliana, della citata legge statale n. 765, in riferimento agli artt. 116 e 117 della Costituzione ed all'art. 14, lett. f, dello Statuto di detta Regione.

In ordine alla non manifesta infondatezza della sollevata questione il pretore, sostanzialmente rilevava:

  1. In generale, l'art. 116 della Costituzione prevede la attribuzione ad alcune Regioni, tra le quali la Sicilia, di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali, adottati con leggi costituzionali, mentre l'art. 117 attribuisce a tutte le Regioni la potestà di emanare norme legislative in talune materie espressamente elencate, tra le quali l'urbanistica; in particolare l'art. 14, lett. f, dello Statuto speciale per la Regione siciliana attribuisce a tale...

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