Sentenza nº 169 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1971

RelatoreGiuseppe Verzì
Data di Resoluzione08 Luglio 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 169

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1971 dal tribunale di Siena nel procedimento per scioglimento di matrimonio vertente tra Pagliantini Oville e Inglesi Gino, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Pagliantini Oville e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Rosario Nicolò, Paolo Barile ed Enzo Cheli, per la Pagliantini, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento per scioglimento di matrimonio vertente tra Pagliantini Oville e Inglesi Gino, il tribunale di Siena, con ordinanza 20 aprile 1971, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del Concordato 11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, primo e secondo comma, 10 e 138 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, giusta l'opinione della Corte di cassazione a sezioni unite (sent. 12 marzo 1970, n. 635), l'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede ha inteso riconoscere all'interno dello Stato il matrimonio celebrato con il rito religioso, quale istituto disciplinato dal diritto canonico, cioé con il suo carattere sacramentale indissolubile. Il che si evince dalla diversa formulazione e previsione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1970, rispetto a quella del precedente articolo concernente il matrimonio civile. Onde il contrasto del ripetuto art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, con l'art. 7 della Carta, atteso che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1971, detto art. 7 "non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto".

L'ordinanza di rimessione osserva, inoltre, quanto segue.

  1. L'art. 2 della legge n. 898 del 1970 é in contrasto con l'art. 7 della Costituzione, in relazione ai commi primo e quarto dell'art. 34 del Concordato anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo, da parte dello Stato italiano, di garantire irrevocabilmente la permanenza degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso e regolarmente trascritto. Al riguardo a nulla rileva la differenza di dizione usata negli artt. 1 e 2 della legge (scioglimento, per i matrimoni civili; cessazione degli effetti civili, per i matrimoni concordatari), in quanto...

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