Sentenza nº 198 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 1971

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione16 Dicembre 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 198

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2162, in relazione all'art. 2152, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Fabi Azelio e Sordini Maria e Agostino, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel giudizio civile promosso davanti al tribunale di Spoleto dal mezzadro Fabi Azelio contro la concedente Sordini Maria per ottenere, tra l'altro, il pagamento di lire 844.100 quale corrispettivo di lavori straordinari effettuati nel podere condotto a mezzadria, la convenuta eccepiva la inammissibilit‡ della domanda perchÈ concernente annate agrarie (1954 e 1955) i cui conti erano stati chiusi e non impugnati nei termini sanciti dall'art. 2162 del codice civile, secondo cui il mancato accredito delle competenze spettanti al mezzadro puÚ essere da lui impugnato non oltre il 90 giorno dalla consegna del libretto colonico, conformemente al principio fissato al riguardo dall'art. 71 del Patto generale di mezzadria.

Il tribunale, con ordinanza del 31 ottobre 1969, dopo aver ricordato che a norma dell'art. 2152 del codice civile il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacit‡ lavorativa, e che questi sono tenuti a prestare tale opera dietro compenso commisurato alle locali tariffe bracciantili, ridotte del 20% (art. 70 del citato Patto mezzadrile), osserva che la decadenza sancita dall'art. 2162 in relazione all'art. 2152 cod. civ. sarebbe in contrasto con gli artt. 35 e 36 della Costituzione in quanto il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario del mezzadro, sia che si voglia assimilarlo a...

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