Sentenza nº 207 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 1971

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione28 Dicembre 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 207

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRINIARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 2 marzo 1971, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, avente per oggetto "Riscossione - Esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile - Industria edilizia".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 2 marzo 1971 il Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato, ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto tra detta Regione e lo Stato, sorto per effetto della circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, avente per oggetto "Riscossione - Esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile - Industria edilizia", con la quale sono state date disposizioni alle Intendenze di finanza di assoggettare alla imposta di ricchezza mobile le imprese edili, anche se nei loro confronti la Regione siciliana abbia emesso decreti di esenzione.

A sostegno del gravame, si premette, in linea di fatto, quanto segue:

Mentre la legislazione statale a favore del Meridione fa discendere direttamente dal precetto legislativo le agevolazioni tributarie, accordate per incentivare le nuove iniziative industriali, la legislazione regionale siciliana per l'industrializzazione dell'Isola ha disposto che le nuove iniziative industriali, meritevoli di essere incentivate ed aventi, quindi, diritto alle agevolazioni fiscali, creditizie e contributive, venissero riconosciute tali mediante decreto interassessoriale emanato dall'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore dell'industria e commercio.

Con l'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, poi, a controllo del buon uso dei poteri accordati in materia agli Assessori delle finanze e dell'industria e commercio, si demandava al Presidente della Regione di determinare con proprio decreto, da emanarsi su proposta dell'Assessore dell'industria e commercio, d'intesa con quello per le finanze, sentita la Giunta di Governo, le categorie di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, ammesse a beneficiare delle agevolazioni in materia di sviluppo industriale.

In particolare, con il decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1954, n. 2, fra le attività industriali meritevoli di incentivazione veniva inclusa l'industria edilizia (art. 8 della tabella allegata) precisando che alle imprese esercenti tale attività l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile (imposta devoluta alla Regione sia in base al regime provvisorio del 1948, sia a norma del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) andava concessa, caso per caso, solo per i redditi di lavori eseguiti nell'ambito della Regione e sempre che per la esecuzione degli stessi venissero impiantati cantieri che, per la loro attrezzatura, potessero considerarsi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

La legittimità costituzionale di tale sistema legislativo regionale é stata riconosciuta da questa Corte in vari giudizi sia in via principale, sia in via incidentale (sentenze 9 dicembre 1963, n. 167; 6 giugno 1965, n. 63; 23 novembre 1967, n. 122).

Con sentenza 21 settembre 1970, n. 1640 la Corte di cassazione a sezioni unite, invece, ha ritenuto che, ai fini delle agevolazioni fiscali prevedute per lo sviluppo del Mezzogiorno, non possono essere inclusi fra gli stabilimenti industriali i cantieri edili, in quanto impiantati per produrre una tantum un...

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