Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 24 Gennaio 1969
Data di Resoluzione | 24 Gennaio 1969 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 2
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÏ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, recante "Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1967 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso dell'Associazione generale delle cooperative italiane e della Federazione regionale siciliana dell'Associazione stessa contro l'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana ed altri, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 26 agosto 1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste e della Federazione regionale siciliana delle cooperative, e di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco;
uditi l'avv. Mario Nigro, per la Federazione regionale siciliana delle cooperative, e il sostituto avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessore all'agricoltura e foreste.
Ritenuto in fatto
L'Associazione generale delle cooperative italiane e la Federazione regionale siciliana dell'Associazione stessa impugnavano ritualmente davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana il decreto 6 aprile 1966 dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, con il quale era stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).
A sostegno del gravame si deduceva l'illegittimit‡ derivata dell'impugnato decreto, in quanto fondato sull'art. 18 della legge regionale 5 (rectius 10) agosto 1965, n. 21, nei confronti del quale si sollevava questione di illegittimit‡ costituzionale sotto diversi aspetti.
Premesso, infatti, che il detto art. 18, disponendo circa la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. prevede, fra gli altri, due rappresentanti della cooperazione, stabilendo espressamente che devono essere designati uno dalla Lega nazionale cooperative ed uno dalla Confederazione nazionale cooperative ed escludendo, cosÏ, in modo assoluto e definitivo, che nel...
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