Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 17 Febbraio 1969
Data di Resoluzione | 17 Febbraio 1969 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 16
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFICIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1967 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Trudi Alfonsina e D'Alessandro Ada, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 9 dicembre 1968 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento civile promosso da Alfonsina Trudi nei confronti di Ada D'Alessandro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 27.351, quale saldo delle competenze che la stessa Trudi affermava esserle dovute in dipendenza del rapporto di lavoro domestico svoltosi tra le parti, il pretore di Napoli, dovendo esaminare un capo di domanda concernente la richiesta di indennità per ferie, nel presupposto che il rapporto di lavoro in questione aveva avuto durata inferiore ad un anno, sollevava di ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio" per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione.
Assumeva il pretore che i dati di fatto relativi alla controversia dovevano considerarsi pacifici: e precisamente la durata del rapporto di lavoro dal 3 maggio 1963 al 29 giugno 1963, e la prestazione dell'opera per non più di tre ore giornaliere; con la conseguenza che al rapporto stesso non potevano ritenersi applicabili le norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, concernente il lavoro domestico con prestazioni giornaliere di almeno quattro ore, bensì le norme ordinarie di cui agli artt. 2240 e seguenti del Codice civile.
Dopo avere svolto alcune considerazioni in ordine alla validità della tesi riferita, il pretore di Napoli si proponeva il problema della legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile che nel riconoscere...
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