Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 21 Marzo 1969

Data di Resoluzione21 Marzo 1969
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 39

ANNO 1969

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, recante "coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione", promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Aiello Giovanni ed altri, la ditta ITACO e l'Azienda siciliana trasporti, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.

Visti gli atti di costituzione di Aiello Giovanni ed altri, della ditta ITACO e dell'Azienda siciliana trasporti;

udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per Aiello ed altri, l'avv. Raffaele Oriani, per la ditta ITACO, e l'avv. Santi Cacopardo, per l'Azienda siciliana trasporti.

Ritenuto in fatto

  1. - Con decreto 1 febbraio 1965, n. 2200, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana dichiarò la ditta ITACO decaduta dalle concessioni di autolinee di cui era titolare ed accordò la concessione provvisoria delle stesse autolinee alla Azienda siciliana trasporti, con l'onere di rilevare il personale già dipendente dalla ITACO.

    Con atto di citazione, notificato in data 16 luglio 1965, Aiello Giovanni ed altri lavoratori convenivano dinanzi al tribunale di Palermo la ditta ITACO, in persona del suo titolare Cecala Luigi, e l'Azienda siciliana trasporti chiedendo che la ITACO fosse condannata al pagamento di alcune differenze di retribuzione ad essi dovute in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 maggio 1964, e che l'Azienda siciliana trasporti fosse condannata al pagamento in loro favore delle differenze di retribuzione dipendenti dal riconoscimento delle qualifiche e della anzianità conseguite presso la ITACO sino al 6 febbraio 1965, previo accertamento del loro diritto al riconoscimento delle anzidette qualifiche ed anzianità.

    Costituitasi in giudizio, la ditta ITACO contestava nel merito le domande proposte dagli attori ed eccepiva preliminarmente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8 genaio 1931, n. 148 (esteso al personale delle autolinee extraurbane dalla legge 22 settembre 1960, n. 1054), l'improponibilità di quelle domande proposte dagli attori che non avevano formato oggetto del ricorso in via amministrativa, e l'improponibilità di tutte le domande proposte dagli attori Filiberto Rosalia, Davì Antonina, Tralongo Mariano che non avevano presentato alcun reclamo.

    Anche l'Azienda siciliana trasporti, costituitasi ritualmente in giudizio, oltre a chiedere nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, eccepiva, la improcedibilità e proponibilità delle domande proposte da Filippone Liborio e Davì Antonietta per inosservanza del disposto di cui all'art. 10 del R.D. n. 148 del 1931.

    La difesa degli attori contestava in linea di fatto che il Filippone e il Tralongo noh avessero proposto reclamo e deduceva la illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni con riferimento all'art. 36 della Costituzione.

    Il tribunale di Palermo, con ordinanza del 17 marzo 1967, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto citato, in relazione all'art. 36...

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