Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 28 Marzo 1969
Data di Resoluzione | 28 Marzo 1969 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 54
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 maggio 1967 dal pretore di Gavirate nel procedimento penale a carico di Vermiglio Rosa, iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;
2) ordinanza emessa il 29 aprile 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Bacchini Elia, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968;
3) ordinanza emessa il 15 maggio 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Cicala Liliana, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 28 settembre 1968.
Visto l'atto di costituzione di Cicala Liliana;
udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
udito l'avv. Nicola Catalano per Cicala Liliana.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 29 maggio 1967 nel procedimento penale a carico di Vermiglio Rosa, imputata, su querela del marito, Guerra Walter, del delitto di cui all'art. 574 del Codice penale, per avere sottratto al coniuge esercente la patria potestà la figlia minore, il pretore di Gavirate ha sollevato questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo predetto, in relazione all'art. 29 della Costituzione.
Osserva il pretore, nell'ordinanza, che la norma citata punisce il fatto della sottrazione, da parte di "chiunque", di un minore al genitore esercente la patria potestà, e che, secondo l'art. 316 del Codice civile, la detta potestà é esercitata dal padre. Cosicché soggetto passivo del reato sarebbe il padre, ma non la madre che, anzi, potrebbe a sua volta rendersi responsabile del reato in esame. E ciò, anche se la Corte costituzionale con la sentenza n. 9 del 1964, nel dichiarare la illegittimità dell'articolo in questione nella parte in cui limitava l'esercizio del diritto di querela per il delitto in esame al solo genitore esercente la patria potestà, ha ritenuto la norma stessa dettata a garanzia della famiglia, e considerato anche la madre come soggetto passivo del reato e possibile querelante. Infatti, tale interpretazione, secondo il pretore, non impedirebbe che, permanendo nel sistema l'art. 574 così come testualmente formulato, cioé come una norma apprestata a difesa esclusivamente di chi esercita la patria potestà (é infatti reato "la sottrazione al genitore esercente la patria potestà" art. 574 del Codice penale) seguiti a sussistere una disparità di trattamento a svantaggio della madre, che sarebbe passibile di sanzione nel caso in cui sottragga un figlio al padre, mentre quest'ultimo sarebbe invece indenne nel caso inverso. E tale differenza di trattamento non potrebbe giustificarsi come un limite posto a garanzia dell'unità familiare neppure sotto il profilo della eventuale lesione dell'unità di indirizzo, conseguente alla sottrazione del figlio ad opera della madre, in quanto tale impostazione urterebbe pur sempre contro l'interpretazione della norma in esame data dalla Corte con la citata sentenza n. 9 del 1964, secondo cui l'offesa arrecata dalla sottrazione investirebbe, appunto, tutta la famiglia, e non già la sola posizione dell'esercente la patria potestà, trattandosi di reato compreso tra quelli contro l'assistenza familiare.
L'ordinanza, notificata il 1 giugno 1967 é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.
Con altra ordinanza, emessa il 29 aprile 1968, nel procedimento penale a carico di Bacchini Elia, pure imputata, a querela del marito, del reato in esame, per una fattispecie analoga alla precedente, il pretore di Roma ha osservato che, in seguito alla citata sentenza della Corte n. 9 del 1964, il disposto dell'art. 574 del Codice penale non sarebbe più suscettibile di univoca interpretazione, in particolare per quanto concerne la perseguibilità o meno del genitore esercente la patria potestà (il che porrebbe la norma in contrasto con il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione: "nessuno può essere...
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