Sentenza nº 79 da Constitutional Court (Italy), 14 Aprile 1969
Data di Resoluzione | 14 Aprile 1969 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 79
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CRIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 577 del Codice civile promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1967 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane Giovanni Battista e Dellepiane Vittorio ed altri, iscritta al n. 230 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Dellepiane Giovanni Battista e di Dellepiane Vittorio ed altri;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Nino Musio Sale, per Dellepiane Giovanni Battista, e gli avvocati Massimo Medina e Cesare Tumedei, per Dellepiane Vittorio ed altri.
Ritenuto in fatto
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- Il 26 giugno 1967, nel corso d'un procedimento civile proposto dal signor Giovanni Battista Dellepiane nei confronti dei signori Vittorio Dellepiane ed altri, il tribunale di Genova emanava un'ordinanza di rinvio a questa Corte, denunciando, per contrasto con gli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, gli artt. 467 e 577 del Codice civile: norme di cui l'una attribuisce in generale il diritto di rappresentazione ai soli discendenti legittimi del chiamato, l'altra attribuisce un diritto analogo, nella successione ab intestato, anche al figlio naturale del chiamato, ma soltanto se il de cuius non lasci parenti legittimi entro il terzo grado. Sulla questione c'e già stata pronuncia di infondatezza (Corte costituzionale sentenza n. 54 del 1960); tuttavia il tribunale ritiene di doverla riproporre sotto un profilo che gli pare "più ampio e diverso da quello già a suo tempo preso in esame dalla Corte".
Secondo l'ordinanza di rinvio (che in parte fa proprie argomentazioni dell'attore), l'art. 3 della Costituzione, ponendo un principio fondamentale di eguaglianza, condiziona l'interpretazione dell'art. 30, comma terzo, che perciò é "norma uguagliatrice" dei figli nati "fuori del matrimonio" rispetto ai figli nati "nel matrimonio": se ne dovrebbe dedurre che la "famiglia legittima", i cui diritti possono costituire un limite alla tutela dei figli naturali, sia quella costituitasi "col matrimonio" del loro padre: infatti solo riguardo ad essa la estraneità del figlio naturale acquista giuridica rilevanza, cioé solo riguardo ad essa questi può dirsi nato fuori del matrimonio. Pertanto l'art. 577 del Codice civile, posponendolo ai parenti del chiamato che non fanno parte di tale famiglia legittima, violerebbe gli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Inoltre, secondo il tribunale, il diritto di rappresentazione, sussistendo anche nella successione testamentaria, non si fonda su un rapporto di parentela tra il de cuius e il chiamato (che non può e non vuole accettare l'eredità): perciò il "differente trattamento legislativo tra figlio naturale e figlio legittimo", fondandosi invece sul rapporto di parentela, non ha alcuna giustificazione rispetto al principio d'eguaglianza (art. 3). Infine la diversa formulazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione rispetto al quarto, in cui la posizione di limiti (alla ricerca della paternità) é espressamente demandata al legislatore, dimostrerebbe come l'ampiezza di tutela dei figli naturali, in quel terzo comma, non dipenda da libere scelte legislative, ma sia già determinata costituzionalmente: del che non avrebbe tenuto conto questa Corte nella sentenza ricordata ab initio n. 54 del 1960).
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