Sentenza nº 89 da Constitutional Court (Italy), 14 Maggio 1969

Data di Resoluzione14 Maggio 1969
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 89

ANNO 1969

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTT

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, recante "Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali", promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1967 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'E.N.P.A.S. e Ortolani Ines, iscritta al n. 237 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.S. e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Carmelo Carbone, per l'E.N.P.A.S. ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione del 30 maggio 1966,l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) premesso:

che il bambino Roberto Ortolani, figlio della pensionata dello Stato Ines Ortolani, affetto da linfoadenite latero-cervicale era stato ricoverato presso l'Ospedale del Bambin Gesù di Roma e presso la sezione di detto Ospedale in Santa Marinella dal 24 marzo al 19 settembre 1962, a totale carico dell'Istituto attore;

che da tale data (19 settembre 1962), ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, per raggiungimento del 180 giorni di assistenza, cessava l'obbligo dell'E.N.P.A.S. di concedere qualsivoglia prestazione alla Ortolani per tutta la durata dell'anno in corso (1962);

che, quindi, rimaneva a carico dell'assistita il periodo ulteriore di ricovero dal 20 settembre al 15 novembre 1962, data, quest'ultima, dalla quale subentrava il Consorzio Provinciale Antitubercolare;

che l'E.N.P.A.S. in via di eccezionale deroga, su istanza della interessata, che assumeva di non avere la possibilità economica di pagare il conto di degenza per l'indicato periodo 20 settembre - 15 novembre 1962, ammontante a lire 192.150, con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, concedeva - alla Ortolani un contributo straordinario di lire 120.000;

che tale contributo, accordato per saldare il conto ospedaliero...

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