Sentenza nº 105 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1969

Data di Resoluzione26 Giugno 1969
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 105

ANNO 1969

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GTOVANNI BATTTSTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOEO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2070, commi primo e secondo, del Codice civile, promossi con due ordinanze emesse il 20 novembre 1967 dal pretore di Napoli nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Callegher Sergio e la Compagnia esercizio trasporti automobilistici e tra D'Amore Umberto e la predetta Compagnia, iscritte ai nn. 27 e 28 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del Giudice Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

In due giudizi civili promossi separatamente davanti al pretore di Napoli, Sergio Callegher e Umberto D'Amore chiedevano che la Compagnia Esercizio Trasporti Automobilistici (C.E.T.A.) a.r.l., alle cui dipendenze assumevano di aver prestato la propria attività lavorativa per la costruzione di una autorimessa, fosse condannata, in base alle disposizioni del contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli addetti all'industria edilizia (reso efficace erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032), al pagamento di compensi per ferie non godute, festività gratifiche natalizie e lavoro straordinario, nonché di indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

La società convenuta contestava le pretese degli attori, adducendo che non fosse applicabile ai rapporti in questione il citato contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali del settore edilizio, alle quali non aveva mai aderito per la diversa natura della propria attività imprenditoriale concernente i trasporti automobilistici.

Il pretore, con ordinanze di identico contenuto pronunziate in entrambi i giudizi il 20 novembre 1967, affermava che, nelle controversie portate alla sua cognizione, appariva incerta l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria edilizia invece di quello, in data 24 luglio 1959, reso parimenti efficace erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1271 e riguardante le imprese di trasporti automobilistici in concessione; che, per escludere il primo, non avesse rilievo risolutivo la circostanza che la società convenuta non avesse aderito alle associazioni sindacali partecipanti alla conclusione dell'accordo collettivo richiamato dagli attori, e che si dovesse quindi fare ricorso alle norme dei primi due commi dell'art. 2070 del Codice civile, per cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, mentre se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo si applicano, ai rispettivi rapporti di lavoro, le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Il pretore dubitando però della compatibilità di tali norme, che assumeva ispirate alla ideologia corporativa dominante al tempo della loro emanazione, con il principio della libertà sindacale espresso nel primo comma dell'art. 39 della Costituzione, ne prospettava la incostituzionalità disponendo la trasmissione degli atti processuali a questa Corte.

Ricordati i diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa...

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