Ordinanza nº 166 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1969

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione22 Dicembre 1969
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 166

ANNO 1969

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZI

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel CODGIUD di legittimit‡ costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la societ‡ Azienda cooperativa elettrica Giavenese e l'E.N.E.L., iscritta al n. 242 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Angelo De Marco;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra citata il tribunale di Roma, richiamando altra analoga ordinanza 14 aprile-23 maggio 1967; pronunziata in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L., ha sollevato la questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138;

che si È costituito in CODGIUD l'E.N.E.L. il di cui patrocinio, con memoria depositata il 30 aprile 1969, ha concluso che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la stessa questione, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Roma 14 aprile-23 maggio 1967, emessa in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L. e citata nell'ordinanza di rinvio, e stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 115 del 1969;

che non sono dedotti, nÈ sussistono nuovi motivi che possono indurre a discostarsi dalla predetta decisione, nonostante che con l'ordinanza 11 novembre 1968, con la quale È stato promosso il presente CODGIUD, la illegittimit‡ della denunziata normativa È...

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