Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 1968

Data di Resoluzione06 Giugno 1968
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 60

ANNO 1968

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE VERZì

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti la ripartizione del prodotti agricoli, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1966 dal pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Bruno Corradina e Rustico Salvatore, iscritta al n. 239 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 1967;

2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1967 dal pretore di Mazara del Vallo in tre procedimenti civili vertenti tra Adragna Nicola e Zizzo Giovanni Battista ed altri, iscritta ai nn. 19, 20 e 21 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 febbraio 1967;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1966 dal pretore di Lentini nel procedimento civile vertente tra Paternò Ettore e Puglisi Sebastiano Alfio, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 25 marzo 1967;

4) ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dal giudice conciliatore di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Di Giovanni Giuseppe e Impellizzeri Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27 maggio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 6 maggio 1967;

5) ordinanza emessa il 2 aprile 1967 dal pretore di Partanna nel procedimento civile vertente tra Adragna Agostino e Chiaramonte Andrea ed altri, iscritta al n. 207 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 30 settembre 1967;

6) ordinanze emesse il 25 settembre 1967 dal Tribunale di Siracusa in quattro procedimenti civili vertenti tra Consiglio Fortunata e Carpinteri Pasquale contro Musco Gregorio, Alfio, Cirino, ed altri, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 1968.

Visti gli atti di costituzione di Paternò Ettore, Consiglio Fortunata, Carpinteri Pasquale, Puglisi Sebastiano Alfio, Musco Gregorio, Alfio e Cirino, e gli atti di intervento del Presidente delIa Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Paolo Torrisi, per Paternò, Carpinteri e Consiglio, l'avv. Angelo Stella, per Puglisi e Musco, nonché l'avv. Camillo Ausiello Orlando ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio promosso avanti il pretore di Noto da Bruno Corradina vedova Modica contro Rustico Salvatore ed avente ad oggetto la ripartizione del prodotti di un fondo dell'attrice, condotto a colonia parziaria dal convenuto, per l'annata agraria 1963 - 64, nonché la convalida del sequestro della percentuale di tali prodotti, si discuteva se la causa dovesse essere decisa in base alla legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, oppure ai sensi dell'art. 10 della legge statale 15 settembre 1964, n. 756.

    Nell'ordinanza 27 ottobre 1966, il pretore, disposta la riunione della causa. ad altra analoga proposta dalla stessa attrice contro tale Mizzi Pietro, presa in considerazione la questione sollevata dall'attrice circa la legittimità costituzionale della legge regionale, ed in particolare del suo art. 4, con riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 117 della Costituzione, esaminava diffusamente la rilevanza della questione stessa per la risoluzione della controversia e ritenutala sussistente, osservava che non fosse manifestamente infondata. Infatti l'intera legge dovrebbe considerarsi incostituzionale, in primo luogo perché con essa la Regione ha legiferato in materia di rapporti di diritto privato senza che la disciplina adottata presentasse quei requisiti di eccezionalità e di temporaneità che soli avrebbero potuto giustificarla, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 1958). In secondo luogo, l'intera legge determinerebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione perché, introducendo a tempo indeterminato un vincolo al diritto di proprietà del concedente ed alla sua libera iniziativa economica, cagionerebbe uno squilibrio fra la categoria del concedenti e quella dei mezzadri e coloni. Altra ragione di incostituzionalità dell'intera legge deriverebbe dalla lesione del principio dell'autonomia contrattuale garantita dall'art. 41 della Costituzione. Sotto altro profilo, poi, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 4, secondo comma, della legge: stabilendo infatti che al colono spetta in ogni caso una quota non inferiore al 50 per cento dell'intera produzione, tale norma verrebbe a dettare una disciplina uniforme per situazioni diverse che scaturiscono dalla diversità delle regolamentazioni contrattuali. Altro motivo di incostituzionalità per violazione dell'art. 39 discenderebbe dal fatto che la legge impugnata ha disciplinato rapporti soggetti, per loro natura, esclusivamente a regolamentazione collettiva. Finalmente la legge sarebbe in contrasto con l'art. 117 della costituzione per il fatto di non avere rispettato i principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato, che, nella specie, risulterebbero dagli artt. 2141- 2169 del Codice civile, ed in base ai quali nella mezzadria e nella colonia parziaria gli utili vanno divisi a metà, ed in ogni caso devono essere seguiti criteri di equilibrio e proporzionalità nella ripartizione del guadagni.

    L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del medesimo giorno.

    Si é costituito innanzi alla Corte costituzionale il solo Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nell'atto di intervento del 16 dicembre 1966, richiama innanzi tutto le sentenze della Corte n. 6 del 1958 e n. 53 del 1962, con cui erano state dichiarate infondate analoghe questioni sollevate nei confronti delle leggi siciliane 22 settembre 1947, n. 11, e 26 giugno 1952, n. 16, per dedurne l'infondatezza di quelle attualmente in esame. La difesa della Regione contesta che i limiti della competenza legislativa siano stati oltrepassati, poiché nella specie ricorrerebbe il requisito della eccezionalità e della temporaneità della disciplina, la quale sarebbe stata destinata a perdere efficacia con l'intervento della legge statale di riforma del contratti agrari (identificabile, secondo l'Avvocatura, nella legge statale n. 756 del 1964). Né sussisterebbe la violazione dell'art. 39 della Costituzione, poiché l'art. 3 della legge impugnata fa espressamente salve le disposizioni derivanti da contratti individuali o collettivi più favorevoli al colono e lascia così ampio margine all'autonomia contrattuale, individuale e sindacale, la quale peraltro può espandersi soltanto nei limiti della legge statale e regionale (sentenza n. 106 del 1962). Infondata sarebbe altresì la censura attinente all'art. 3 della Costituzione, poiché la legge regionale, mentre non senza ragione equipara le categorie del mezzadri, del coloni e dei compartecipanti distingue invece le culture cerealicole dalle arboree e quelle di pianura dalle montane. In particolare, attua e non viola il principio di eguaglianza l'ultimo comma dell'art. 4 che assicura una partecipazione minima del 50 per cento per tutte le ipotesi di compartecipazione nelle culture arboree, ortive e industriali. Insussistente sarebbe infine la violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione perché, se é vero che essa garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, é anche vero che consente e, sotto certi profili, impone al legislatore di assicurare la funzione sociale della proprietà e dell'iniziativa economica privata medesima (sentenze n. 7 del 1956, nn. 35, 36 e 103 del 1957, n. 6 del 1958, nn. 7, 8, 34 e 53 del 1962).

    In una memoria depositata il 16 gennaio 1968 l'Avvocatura ha ulteriormente svolto tali argomenti. Circa la censura riguardante l'incompetenza del legislatore siciliano, fa osservare, per quanto attiene al carattere temporaneo della legge impugnata, che esso risulta dall'espressa volontà di limitarne l'efficacia fino all'attuazione della riforma agraria, mentre non assume rilievo al riguardo la successiva legge regionale del 1966, dato che l'art. 1 della legge statale n. 756 fa salve le disposizioni più favorevoli pel colono, quali risultano appunto dalle disposizioni regionali. La mancanza del requisito della temporaneità potrebbe affermarsi solo nell'ipotesi, insussistente, che si accertasse l'assoluta impossibilità di emanazione della legge di riforma, o il suo rinvio sine die.

    Anche l'altro requisito della eccezionalità, cui la giurisprudenza della Corte subordina la competenza regionale in materia, é da ritenere sussistente, o almeno non manifestamente insussistente, ciò che é sufficiente a sottrarre la legge alla censura di incostituzionalità, mentre un sindacato più penetrante verrebbe...

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