Sentenza nº 66 da Constitutional Court (Italy), 17 Giugno 1968
Data di Resoluzione | 17 Giugno 1968 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 66
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, recante norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti da imprese esercenti la produzione di calzature, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1966 dal pretore di Trieste nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ciullo Giovanna ed altri e la società per azioni "Lucky Shoe", iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Ciullo Giovanni, Cividin Eleonora e Bosdachin Gianfranco e della società "Lucky Shoe", e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Umberto Movia, per la società "Lucky Shoe", l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Giulio Giovanna ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
In data 3 luglio 1947 tra l'Associazione nazionale calzaturifici italiani e la Federazione italiana lavoratori dell'abbigliamento venne stipulato un Accordo, secondo cui "considerata la situazione contingente ed alimentare del momento", si convenne che le ditte, sprovviste di mensa per i dipendenti, dovessero corrispondere a ciascuno di loro una indennità sostitutiva di lire 30 per ogni giornata di lavoro effettivo. Tale Accordo fu dichiarato di scadenza al 31 dicembre 1948 salvo tacita proroga per un altro anno in mancanza di tempestiva disdetta entro il 30 settembre stesso anno.
In data 31 marzo 1953 (4 anni e mezzo dopo) tra l'Associazione e la Federazione anzidette, cui si era aggiunta la Federazione unitaria italiana lavoratori dell'abbigliamento, si convenne di elevare a lire 50 al giorno l'indennità sostitutiva della mensa, a decorrere dal 1 aprile 1953.
Con contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature vennero regolate tutte le condizioni di lavoro, senza tuttavia specifico riferimento alla indennità di mensa. Tutti gli atti predetti sono stati depositati e pubblicati nel Bollettino n. 59 del 31 marzo 1960 del Ministero del lavoro, previdenza sociale e artigianato.
A seguito della legge delega 14 luglio 1959, n. 741, modificata con legge n. 1027 dell'anno 1960 contenenti norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, n. 1433, che dispose, per i dipendenti dell'industria calzature ed affini, la regolamentazione del rapporti di lavoro in conformità sia del contratto collettivo 25 luglio 1959 sia degli Accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953 sull'indennità di mensa.
Con verbale 13 maggio 1963 Thomas Mc Cann, amministratore unico della società per azioni "Lucky Shoe", esercente industria calzature in Trieste, venne denunciato pel reato, previsto nella legge di delega (art. 8), di inosservanza delle norme , previste nella legge stessa, in particolare per avere omesso di corrispondere ai propri dipendenti l'indennità di mensa di cui agli accordi dichiarati valevoli erga omnes. Il Mc Cann venne condannato dal pretore di Trieste con sentenza poi confermata dalla Cassazione. Con ciò venne respinta la tesi difensiva basata sul fatto che l'accordo sindacale originario 3 luglio 1947 avrebbe cessato di efficacia con la scadenza del termine massimo di operatività (31 dicembre 1949) per cui non poteva essere considerato compreso nel decreto delegato del Presidente della Repubblica e tanto meno nel contratto collettivo 25 luglio 1959 che tale accordo non aveva recepito.
A seguito di tale condanna Ciullo Giovanna ed altri dipendenti dalla menzionata ditta adirono lo stesso pretore in sede civile per ottenere il pagamento della predetta indennità.
Con ordinanza emessa il 22 luglio 1966 nei detti procedimenti civili riuniti, il pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale del menzionato D.P. 25 settembre 1960, n. 1433 (legge delegata).
Nell'ordinanza si rileva che con la legge di delega furono...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA