Sentenza nº 126 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1968
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 1968 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 126
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1965 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Palestini Ivana ed altri, iscritta al n. 223 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;
2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1966 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Galeotti Paola ed altro, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966;
3) ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Ferri Clara ed altro, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;
4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1967 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Furlan Ofelia Bruna ed altro, iscritta al n. 257 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 ottobre 1965, emessa nel procedimento penale contro Palestini Ivana ed altri, il Tribunale di Ascoli Piceno ha denunziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto - punendo soltanto la moglie adultera e non il marito che offenda il bene della fedeltà coniugale - la legge fa un diverso trattamento fra i coniugi, che difficilmente riesce ad essere giustificato.
L'ordinanza rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, ha dichiarato non fondata la questione proposta negli stessi termini, ma che tuttavia si impone il riesame di essa per riscontrare se - nell'attuale momento storico sociale - sussiste tuttora quella situazione obbiettivamente diversa fra marito e moglie, che possa legittimare la discriminazione posta dalla norma impugnata. Confutando le argomentazioni addotte nella suindicata sentenza, a favore della non fondatezza, l'ordinanza osserva: 1) la discriminazione non può trovare giustificazione nel fatto che, dovendo vincere particolari ostacoli fisiologici, la moglie adultera dimostra maggiore carica di criminosità; oppure nel fatto che l'adulterio dalla stessa commesso importa maggiori pericoli, implicando...
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