Sentenza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 1967

Data di Resoluzione24 Aprile 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 49

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 maggio 1966 recante "nuovi provvedimenti a favore del grano duro", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 31 maggio 1966, depositato in cancelleria il 10 giugno successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 31 maggio 1966, notificato in pari data, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale il 25 maggio 1966 e comunicata ad esso Commissario il 26 successivo, recante "nuovi provvedimenti a favore del grano duro".

Il Commissario rileva nel ricorso in primo luogo che la legge sarebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione per inidoneità dei mezzi di copertura della spesa ivi prevista.

Infatti, si precisa nel ricorso, la legge impugnata autorizza per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni, alla quale dovrebbe farsi fronte "utilizzando parte della disponibilità residua esistente sullo stanziamento iscritto in forza della legge regionale 7 luglio 1960, n. 24, al cap. 141 del corrente esercizio finanziario" mentre nessuna somma é allocata a tale capitolo, che trovasi iscritto solo per "memoria" nel bilancio.

Inoltre, prosegue il Commissario, un secondo motivo di illegittimità della legge, (che concerne aiuti ai produttori di grano, e riflette quindi materia rientrante nella disciplina della Comunità economica europea) dovrebbe riscontrarsi nell'omessa comunicazione preventiva del disegno di legge alla Commissione della predetta Comunità, e nella conseguente violazione dell'articolo 93, paragrafo terzo, del Trattato di Roma, che anche la Regione sarebbe tenuta ad osservare.

Il ricorso é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1966 e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 9 luglio 1966.

L'Avvocatura dello Stato si é costituita in giudizio a sostegno del ricorso depositando in cancelleria atto di costituzione senza deduzioni il 10 giugno 1966.

Si é anche costituita la Regione, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guarino, il quale ha depositato le deduzioni in cancelleria il 30 giugno 1966.

Osserva anzitutto la difesa della Regione che, il controllo della Corte costituzionale circa l'osservanza dell'art. 81 della Costituzione sarebbe di mera legittimità e non potrebbe avere ad oggetto la valutazione della sufficienza della copertura finanziaria prevista dalle leggi autorizzative di spese. Pertanto l'obbligo di cui al predetto art. 81 sarebbe assolto quando, come...

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