Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 1967

Data di Resoluzione24 Aprile 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 del testo unico sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1965 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Corso Marcello, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza pronunciata, presente l'imputato, all'udienza del 29 settembre 1965, in un procedimento di opposizione a un decreto penale emesso nei confronti di Corso Marcello, accusato di contravvenzione all'art. 40 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, per aver detenuto presso la propria abitazione quattro fagiani e quattordici fagianini senza aver ottenuto il prescritto permesso scritto dal Comitato provinciale per la caccia né avere regolarmente denunciato la selvaggina, il Pretore di Verona, su richiesta della difesa, ha disposto la rimessione a questa Corte di una questione di legittimità costituzionale nei confronti della disposizione del citato art. 40 che esige, per la detenzione di capi vivi di talune specie di selvaggina, il permesso dell'anzidetto Comitato.

L'ordinanza si richiama all'atto di opposizione presentato dall'imputato. Questi aveva affermato l'esistenza di un principio costituzionale - "risultante da più espressioni e massimamente in particolare dall'art. 76 della Costituzione" - secondo il quale non può esser conferito all'autorità amministrativa "il potere di emanazione di atti limitativi dell'agire umano (in particolare della attività economica e della proprietà privata come agli artt. 41 e 42 della Costituzione)" se non con l'indicazione di "criteri idonei per il raggiungimento di fini espressi" e con la delimitazione della "discrezionalità dell'organo deliberante". Da tale principio aveva poi ricavato la conseguenza della incostituzionalità del riferito precetto dell'art. 40 T.U. sulla caccia, il quale attribuisce il ricordato potere al Comitato della caccia "senza alcuna indicazione dei fini e dei limiti nei quali deve svolgersi".

Il Pretore, richiamati gli anzidetti motivi, ma menzionando soltanto l'art. 76 della Costituzione, ha rimesso la questione a questa Corte.

L'ordinanza é stata notificata il 22 ottobre 1965 al Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre già ne era stata data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 18...

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