Sentenza nº 93 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1967

Data di Resoluzione08 Luglio 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 93

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419 del Codice di procedura penale e dell'art. 28 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente le norme di attuazione del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1966 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Garganego Dante ed altro, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto in fatto

Un'ordinanza del 24 gennaio 1966, emessa dal pretore di Venezia, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 del Codice di procedura penale, per la parte in cui dispone che l'imputato non ammesso al gratuito patrocinio deve anticipare le spese per le citazioni e per l'indennità ai testimoni di cui domanda l'escussione ai sensi del precedente art. 415. La questione é stata estesa all'art. 28 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente le norme di attuazione del Codice di procedura penale, che stabilisce il procedimento di liquidazione di tali spese e il deposito della somma liquidata.

Il pretore ha rilevato che la norma denunciata é suscettibile di creare disparità fra l'imputato che sia e l'imputato che non sia nelle condizioni di effettuare il suddetto deposito e pone un ostacolo estrinseco all'esercizio della difesa in uno dei suoi aspetti più rilevanti, quale quello di introdurre testi a discarico.

L'istituto del gratuito patrocinio non elimina l'accennata disuguaglianza, perché l'ammissione al beneficio é subordinata alla valutazione dello stato di povertà da parte di un organo che é investito di funzioni amministrative e che decide previa informazione e parere di organi amministrativi; la prescrizione del previo deposito non inerisce ad alcuna esigenza interna al processo e si spiega perciò come un indiretto impedimento posto dalla legge processuale a presunti tentativi della...

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