Sentenza nº 132 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 1967
Data di Resoluzione | 15 Dicembre 1967 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 132
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÏ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale, promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1966 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Vaccari Giuseppino, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Vaccari Giuseppino, imputato del reato di malversazione continuata, il Tribunale di Ferrara, dopo aver constatato che tale imputazione presuppone la sussistenza della qualit‡ di pubblico ufficiale e che tale qualit‡ appare logicamente dipendente dalla natura del Patronato A.C.L.I. del quale l'imputato È impiegato, nonchÈ dalla natura delle funzioni attribuite a tale istituto, ha ritenuto che gli istituti di patronato ed assistenza sociale - cosÏ come regolati dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 - possano essere considerati pubblici uffici sia perchÈ, essendo previsto il concorso dello Stato nella spesa attraverso l'attribuzione di una aliquota dei contributi versati agli istituti di previdenza, viene assegnato agli istituti di patronato un vero e proprio tributo e cioÈ una entrata di diritto pubblico; sia perchÈ È punita con l'arresto e con l'ammenda l'attivit‡ di assistenza e di tutela dei lavoratori svolta dai privati in concorrenza con quella dei patronati.
CiÚ posto il Tribunale, con ordinanza del 5 aprile 1966, ha sollevato di ufficio eccezione di illegittimit‡ costituzionale del D. L. C. P. S. n. 804 del 1947 in riferimento a varie norme costituzionali. Il provvedimento È in...
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SENTENZA Nº 201900720 di TAR Campania - Salerno, 23-01-2019
...essere deciso “senza che prima sia risolta la questione” di presunta illegittimità costituzionale della norma ritenuta tale (Corte Costituzionale n. 132 del 1967). Esso, poi, va valutato “tenendo conto cioè della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e no......
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