Sentenza nº 132 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 1967

Data di Resoluzione15 Dicembre 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 132

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale, promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1966 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Vaccari Giuseppino, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Vaccari Giuseppino, imputato del reato di malversazione continuata, il Tribunale di Ferrara, dopo aver constatato che tale imputazione presuppone la sussistenza della qualit‡ di pubblico ufficiale e che tale qualit‡ appare logicamente dipendente dalla natura del Patronato A.C.L.I. del quale l'imputato È impiegato, nonchÈ dalla natura delle funzioni attribuite a tale istituto, ha ritenuto che gli istituti di patronato ed assistenza sociale - cosÏ come regolati dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 - possano essere considerati pubblici uffici sia perchÈ, essendo previsto il concorso dello Stato nella spesa attraverso l'attribuzione di una aliquota dei contributi versati agli istituti di previdenza, viene assegnato agli istituti di patronato un vero e proprio tributo e cioÈ una entrata di diritto pubblico; sia perchÈ È punita con l'arresto e con l'ammenda l'attivit‡ di assistenza e di tutela dei lavoratori svolta dai privati in concorrenza con quella dei patronati.

CiÚ posto il Tribunale, con ordinanza del 5 aprile 1966, ha sollevato di ufficio eccezione di illegittimit‡ costituzionale del D. L. C. P. S. n. 804 del 1947 in riferimento a varie norme costituzionali. Il provvedimento È in...

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