Sentenza nº 146 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 1967

Data di Resoluzione15 Dicembre 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 146

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 13 aprile 1967, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze n. 10904 del 12 gennaio 1967 avente per oggetto "Regione siciliana - Applicazione D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, recante norme di attuazione in materia finanziaria".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione siciliana con ricorso per conflitto di attribuzione depositato il 20 aprile 1967 ha denunciato la circolare del Ministero delle finanze n. 10904 avente per oggetto "Regione siciliana - Applicazione D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme d'attuazione in materia finanziaria". La circolare afferma che l'I. G. E. all'importazione (art. 17 e segg. legge 19 giugno 1940, n. 762) e la correlativa imposta di conguaglio (legge 31 luglio 1954, n. 570), avente carattere doganale, spettino allo Stato e dispon+e che il loro ricavato in Sicilia si versi negli appositi capitoli del bilancio statale.

    Secondo la difesa regionale essa violerebbe l'art. 36, comma primo, dello Statuto siciliano e l'art. 2, comma primo, delle norme d'attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074): i due tributi, di cui il secondo é un'integrazione del primo, non sarebbero altro che ordinarie imposte indirette sugli affari poiché svolgono la stessa funzione dell'I. G. E., cioé quella di colpire l'entrata proveniente da uno scambio di beni e servizi, ben diversa dai fini di politica economica che presiedono ai dazi doganali; il fatto che siano riscossi all'importazione non basterebbe a inquadrarli fra le entrate doganali così come non basta per altri tributi spettanti pacificamente alla Regione (l'imposta di conguaglio d'altronde fu istituita...

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