Sentenza nº 146 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 1967
Data di Resoluzione | 15 Dicembre 1967 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 146
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 13 aprile 1967, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze n. 10904 del 12 gennaio 1967 avente per oggetto "Regione siciliana - Applicazione D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, recante norme di attuazione in materia finanziaria".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
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- La Regione siciliana con ricorso per conflitto di attribuzione depositato il 20 aprile 1967 ha denunciato la circolare del Ministero delle finanze n. 10904 avente per oggetto "Regione siciliana - Applicazione D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme d'attuazione in materia finanziaria". La circolare afferma che l'I. G. E. all'importazione (art. 17 e segg. legge 19 giugno 1940, n. 762) e la correlativa imposta di conguaglio (legge 31 luglio 1954, n. 570), avente carattere doganale, spettino allo Stato e dispon+e che il loro ricavato in Sicilia si versi negli appositi capitoli del bilancio statale.
Secondo la difesa regionale essa violerebbe l'art. 36, comma primo, dello Statuto siciliano e l'art. 2, comma primo, delle norme d'attuazione (D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074): i due tributi, di cui il secondo é un'integrazione del primo, non sarebbero altro che ordinarie imposte indirette sugli affari poiché svolgono la stessa funzione dell'I. G. E., cioé quella di colpire l'entrata proveniente da uno scambio di beni e servizi, ben diversa dai fini di politica economica che presiedono ai dazi doganali; il fatto che siano riscossi all'importazione non basterebbe a inquadrarli fra le entrate doganali così come non basta per altri tributi spettanti pacificamente alla Regione (l'imposta di conguaglio d'altronde fu istituita...
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Sentenza nº 63 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 1968
...essendo estranei alle norme di attuazione, non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e perciÚ restano allo Stato (v. sentenza n. 146 del 1967 della Corte PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dal......
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