Sentenza nº 15 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 1965
Data di Resoluzione | 31 Marzo 1965 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N 15
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÏ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 47 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Ente per la riforma agraria in Sicilia e l'amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana e l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana e per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Ritenuto in fatto
L'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dopo aver prodotto ricorso con esito sfavorevole, prima alla Commissione provinciale e poi a quella centrale delle imposte, conveniva davanti al Tribunale di Palermo l'Amministrazione delle finanze per sentirla condannare alla restituzione dell'imposta proporzionale di registro riscossa su un contratto con il quale l'Ente aveva affidato all'istituto agrario "Castelnuovo", dietro corresponsione di una retta giornaliera, il compito di accogliere, per un corso triennale di insegnamento, sessanta ragazzi figli di contadini siciliani.
Secondo l'E.R.A.S. sul contratto si sarebbe dovuta percepire l'imposta fissa ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia, giusta il quale tutti gli atti da compiersi in esecuzione della stessa legge sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa.
Con il contratto in questione l'E.R.A.S., in dipendenza del disposto dell'art. 45 della legge regionale ora ricordata, aveva inteso attuare una iniziativa tendente a migliorare e incrementare l'assistenza degli assegnatari dei terreni e perciÚ doveva ritenersi che il contratto rientrasse nelle finalit‡ della legge e potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali dalla stessa previste.
L'Amministrazione convenuta eccepiva che l'istruzione professionale di una modesta aliquota di giovani figli di contadini non poteva farsi rientrare tra i compiti di...
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