Sentenza nº 17 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 1965

Data di Resoluzione31 Marzo 1965
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 17

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1964 dalla seconda Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel giudizio in materia di responsabilità contabile a carico di Calvitti Donato ed altri, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169 dell'11 luglio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Calvitti Donato ed altri;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

uditi gli avvocati Leopoldo Piccardi e Michele Lanzetta, per Calvitti ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò. per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto ire fatto

  1. - Nel giudizio di appello in materia di responsabilità contabile, pendente innanzi alla Corte dei conti a istanza del signor Calvitti Donato, con l'adesione di altri, contro il Comune di Campomarino, la seconda Sezione giurisdizionale di quel consesso, a richiesta delle parti private, ha sollevato taluni dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 260 del T.U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con riferimento all'art. 103, secondo comma, della Costituzione, e ne ha deferito l'esame a questa Corte.

    Con l'attribuire in primo grado ai Consigli di prefettura e solo in grado di appello alla Corte dei conti la risoluzione delle controversie in materia di responsabilità previste degli artt. 251-259 del T.U. comunale e provinciale e di ogni altra responsabilità dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale, provinciale e consorziale, la norma denunciata violerebbe infatti la "riserva assoluta di giurisdizione della Corte dei conti nella materia di contabilità pubblica" che sarebbe enunciata nel secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, la quale implicherebbe la sottrazione ad ogni altro giudice di qualsiasi cognizione a tal titolo, ancorché semplicemente in primo grado. A tal fine l'ordinanza argomenta anche dagli altri commi dell'art. 103, il primo dei quali, a differenza dal secondo (relativo alla giurisdizione della Corte dei conti), contempla accanto al Consiglio di Stato "altri organi di giustizia amministrativa", mentre il terzo - che si occupa, con carattere riconosciuto immediatamente operativo, della giurisdizione dei tribunali militari di pace e di guerra - testimonierebbe il valore precettivo, permanente e organico di tutte le disposizioni dell'articolo (e perciò anche di quella del secondo comma). Essa aggiunge che l'immediato venir meno della competenza di primo grado dei Consigli di prefettura sarebbe confermato anche dal fatto che l'inizio dei procedimenti innanzi ad essi, ai sensi del secondo comma dell'art 260, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza (e cioé del prefetto, presidente del consesso giudicante), contrasterebbe col principio costituzionale di imparzialità della funzione giurisdizionale.

    Dopo aver osservato che, alla stregua della legislazione vigente, l'eliminazione della competenza giurisdizionale dei Consigli di prefettura non produrrebbe alcuna lacuna nell'ordinamento, l'ordinanza nota ancora che la VI disposizione transitoria della Costituzione non varrebbe a legittimare la sopravvivenza di tale competenza all'entrata in vigore della Costituzione, data la completezza e la precettività immediata della riserva assoluta in favore della Corte dei conti enunciata nel secondo comma dell'art. 103 - riserva affatto inconciliabile, del resto, con la trasformazione (che sarebbe contemplata dalla citata disposizione transitoria correlata con l'art. 102 della Costituzione) dei Consigli di prefettura in sezioni specializzate dei tribunali ordinari.

    L'ordinanza é stata notificata alle parti in causa il 26 e 27 maggio 1964 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 maggio, é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 23 maggio 1964; é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1964, n. 169.

  2. - Innanzi a questa Corte si sono costituiti i sigg. Calvitti Donato, Viola Giuseppe, Lattanzio Oreste, Di Renzo Luigi, Girardo Vincenzo, Montazzoni Maria, Carriero Chiara e Lucia, depositando in data 31 luglio 1964 mandato e deduzioni, e chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 260 impugnato. In aggiunta agli argomenti contenuti...

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