Sentenza nº 43 da Constitutional Court (Italy), 09 Giugno 1965

Data di Resoluzione09 Giugno 1965
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 43

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 14 aprile 1964 dalla III Sezione penale della Corte suprema di cassazione nei procedimenti penali rispettivamente a carico di D'Attardi Salvatore e di Bologna Vincenzo, iscritte ai nn. 136 e 137 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di procedimento pendente avanti alla Ill Sezione penale della Corte suprema di cassazione a carico di D'Attardi Salvatore, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 1 ed 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato e versato gli importi relativi alle ferie non godute, gratifiche e festivit‡ alla Cassa edile di Palermo, costituita in base all'art. 9 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959, nonchÈ i relativi contributi paritetici, previsti dai successivi articoli 10 e 13, recepiti in legge con il D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, esecutivo del precedente D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (che dava valore di legge al contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile del 24 luglio 1959), È stata sollevata questione di legittimit‡ costituzionale, per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, dell'articolo unico del decreto presidenziale per ultimo citato, in relazione all'art. 61 del detto contratto collettivo nazionale, e, per conseguenza in relazione anche alle citate clausole 10 e 13 concernenti l'istituzione di un centro per la scuola professionale edile, gestita dalla Cassa edile.

    La Cassazione, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione stessa (in quanto gli obblighi imposti ai non appartenenti ai sindacati dell'iscrizione...

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