Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 09 Giugno 1965

Data di Resoluzione09 Giugno 1965
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la Seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2118, primo comma, del Codice civile, promossi con sei ordinanze emesse il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Scalea in altrettanti procedimenti civili vertenti tra Forestieri Rosina e Lomonaco Vittoria, Dito Francesco e Orlando Giuseppe, Caroprese Rinaldo e Mancuso Vincenzo e Salvatore, Biancardino Domenico e Barbarello Francesco, Rattacaso Biagio e Orlando Giuseppe, Lazzari Luigino e Migliaccio Emma, iscritte ai nn. 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dito Francesco e Lazzari Luigino;

udita nell'udienza pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito l'avv. Carlo Smuraglia, per Dito Francesco e Lazzari Luigino.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di sei procedimenti civili promossi, a seguito di licenziamento, da altrettanti lavoratori contro i rispettivi datori di lavoro ed aventi ad oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di indennità inerenti al rapporto di lavoro o conseguenti all'estinzione di questo, il Pretore di Scalea con ordinanze emesse il 28 febbraio 1964 ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 2118 del Codice civile, che disciplina il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Nelle ordinanze il Pretore ritiene che la norma denunziata sia in contrasto col principio fondamentale del diritto al lavoro sancito nel primo comma dell'art. 4 della Costituzione, la cui esatta portata deve essere intesa e precisata in riferimento all'intero sistema delle garanzie del lavoro e del lavoratore quale risulta configurato in varie norme della Costituzione, ed in particolare: 1) nella solenne enunciazione, contenuta nell'art. 1 comma primo, che consente di individuare il tipo di reggimento instaurato attraverso la collocazione del lavoro a fondamento dello stato repubblicano e determina il criterio regolatore del sistema dei rapporti dei cittadini fra loro e con lo Stato; 2) nella norma di cui all'art. 2, che vincola l'intero ordinamento alla tutela dei diritti sociali, senza della quale mancherebbe una effettiva garanzia della libertà e dell'indipendenza della persona; 3) nell'art. 3, comma secondo, che contiene una norma principio idonea a costituire la chiave di volta dell'interpretazione di tutte le altre norme relative al lavoro, all'impresa ed alla proprietà e segna una direttiva essenziale all'eliminazione di tutti gli ostacoli che si frappongono all'inserimento dei lavoratori nello Stato ed alla libera estrinsecazione della loro personalità, quali sono rappresentati dalla sperequazione fra le...

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