Sentenza nº 87 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1965

Data di Resoluzione22 Dicembre 1965
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 87

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti:

1) di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 9 aprile 1965, recante "Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1965" limitatamente al capitolo 77 bis dell'entrata, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1965;

2) di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 maggio 1965 ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1965, sorto a seguito del decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo della Regione siciliana 27 aprile 1949, n. 1, e dell'annesso regolamento.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Massimo Severo Giannini, Giuseppe Guarino, Antonio Sorrentino e Vittorio Ottaviano, per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 17 aprile 1965, il Commissario dello Stato presso la detta Regione impugnava la legge approvata nella seduta dell'Assemblea regionale del precedente giorno 9, con la quale erano stati approvati gli stati di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1965. Si sosteneva nel ricorso la illegittimità costituzionale del capitolo 77 bis dell'entrata, che contemplava i proventi dell'esercizio del gioco d'azzardo nel casinò di Taormina. Con successive memorie l'Avvocatura generale dello Stato, che si era costituita in...

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