Sentenza nº 98 da Constitutional Court (Italy), 27 Dicembre 1965

Data di Resoluzione27 Dicembre 1965
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 98

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1964 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la società Acciaierie San Michele e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 98 del 17 aprile 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione delle Acciaierie San Michele e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Arturo Cottrau, per le Acciaierie San Michele, l'avv. Mario Giuliano, per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Torino, giudicando in una causa di opposizione a precetto proposta dalle Acciaierie San Michele di Torino contro la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ha denunciato per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione, gli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del Trattato istitutivo della Comunità predetta, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766.

    L'ordinanza di rimessione, pronunciata l'11 dicembre 1964, ha rilevato che le norme denunciate determinano l'esclusiva competenza della Corte di giustizia della Comunità a giudicare sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Alta autorità ed a sospendere l'efficacia esecutiva di quelli emessi, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del trattato; e inoltre limitano la tutela giurisdizionale contro tali provvedimenti ai soli casi di sviamento di potere. In tal modo collidono con fondamentali principi della nostra Costituzione: quelli che demandano la funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario, e quelli che vietano l'istituzione di giudici straordinari o di giudici speciali, e assicurano ad ogni cittadino la piena tutela dei diritti ed interessi legittimi contro gli atti della pubblica Amministrazione.

    A queste considerazioni il Tribunale ha premesso che suscita perplessità il problema del modo di inserimento, nel nostro ordinamento giuridico, di disposizioni racchiuse in trattati internazionali capaci di incidere su norme della Costituzione; e che tali perplessità si sono accentuate dopo la sentenza di questa Corte del 7 marzo 1964, n. 14, la quale, pur ribadendo la possibilità di stipulare trattati limitanti la sovranità e di darvi esecuzione con legge ordinaria, ha precisato che l'art. 11 della Costituzione non ha conferito a questa legge efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto: la conseguenza é, secondo il Tribunale, che le norme alle quali allude il citato art. 11 della Costituzione acquistano efficacia soltanto se la legge che ne autorizza la ratifica sia una legge di revisione costituzionale.

    L'ordinanza é stata notificata ai procuratori delle parti il 21 dicembre 1964 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il giorno 26 successivo; é stata comunicata ai Presidenti delle Camere il 23 dicembre 1964; é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 98 del 17 aprile 1965.

    Si sono costituiti in giudizio, l'11 gennaio 1965 la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e il 5 maggio 1965 le Acciaierie San Michele. Il 15 febbraio 1965 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

  2. - Le Acciaierie San Michele hanno opposto l'incostituzionalità formale dell'ordine di esecuzione del trattato istitutivo della Comunità contenuto nella legge 25 giugno 1952, n. 766, e hanno ribadito l'illegittimità costituzionale degli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma, del trattato, in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione. Hanno rilevato analoga illegittimità per gli artt. 38, ultimo comma, 39, 42, 43, 44, 47, 50 n. 3, 58 n. 4, 59 n. 7, 60, 61, 63 lett. b, 64, 65 nn. 5 e 6, 92, primo e secondo comma, dello stesso trattato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, 25, 27, 71, primo comma, 101, 102,108, primo comma, 111, 113 e 138 della Costituzione; e anche a questi articoli hanno fatto risalire l'assunto vizio di incostituzionalità dei predetti artt. 41 e 92, ultimo comma, del trattato. Hanno impugnato di illegittimità anche gli artt. 19, 38 e 40 del protocollo dello statuto della Corte di giustizia della Comunità europea e 74, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

    I motivi di incostituzionalità formale della legge 25 giugno 1952, n. 766, sono stati appoggiati alla opinione per cui le norme poste mediante un accordo internazionale non possono derogare alla Costituzione senza una corrispondente modifica di questa, attuata mediante legge costituzionale. La legge suddetta, osservano le Acciaierie, é legge ordinaria, e il trattato al quale essa ha dato esecuzione contiene numerose norme in chiaro conflitto con quelle della Costituzione. Il problema che si pone di fronte a tale trattato non é quello di vederne i particolari aspetti che lo distinguono da ogni altra fonte normativa di produzione internazionale o di rilevare la particolare struttura della Comunità che esso ha realizzato, ma l'altro di riconoscere la compatibilità di quegli aspetti e di quella struttura con le particolarità del nostro ordinamento costituzionale. Le norme del trattato non sono fra quelle generalmente riconosciute, e pertanto non cadono sotto i principi dell'adattamento automatico dettati nell'art. 10 della Costituzione (sentenza di questa Corte del 12 maggio 1960, n. 32); non cadono nemmeno sotto l'influenza della regola del successivo art. 11, perché risulta dai lavori preparatori della Costituzione che questa norma fu predisposta in vista dell'auspicata ammissione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altre intese internazionali di carattere generale, sia pure intereuropee, non con riguardo ad organizzazioni economiche limitate ad alcuni Stati dell'Europa. Comunque, se pure, in base all'art. 11 predetto, si possono inserire nell'ordinamento interno norme di trattati che, nei casi previsti, comportano limitazioni di sovranità, queste limitazioni potrebbero implicare rinuncia dello Stato alla supremazia esclusiva che gli spetta sul cittadino, ma non soppressione o restrizione delle...

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